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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 963

Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-1-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  indennita'  previste  dall'art.  171  del regolamento del Corpo
delle  guardie  di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30
novembre  1930,  n.  1629,  e  modificate  col decreto legislativo 20
novembre  1947,  n.  1470,  spettano  per  i servizi con retribuzione
prestati  a  richiesta  di  enti non statali o di privati cittadini e
sono stabilite nelle seguenti misure:
    a) lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel
comune  di  ordinaria  residenza  per  una durata rispettivamente non
superiore alle due ed alle tre ore;
    b)  lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di
ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;
    c)  lire  800  giornaliere  per  i servizi da eseguirsi fuori del
comune di ordinaria residenza;
    d)  lire  1200  giornaliere  per  i  servizi con pernottamento da
eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.