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LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/1990)
Testo in vigore dal:  18-6-1952

Art. 41


I maestri che alla data di entrata in vigore della presente legge sono distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in base all'art. 116 dell'ordinamento del Monte pensioni approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176, continuano a prestare servizio, nella posizione di comando e senza necessità di successive conferme triennali, per i servizi amministrativi, tecnici e contabili degli Istituti di previdenza.
Gli emolumenti spettanti ai maestri indicati nel precedente comma rimangono a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti relativamente al periodo dal 1 ottobre 1948 al 31 dicembre 1951 e sono ripartiti a carico dei singoli bilanci degli Istituti di previdenza a partire dal 1 gennaio 1952.
Gli interessi sulle somme degli Istituti di previdenza versate nel conto corrente fruttifero con il Tesoro, a partire dal 1 luglio 1951, decorrono dalla data del versamento.