stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari. (041U0176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-4-1941

Art. 1



Il Monte-pensioni per gli insegnanti elementari ha personalità giuridica ed ha sede in Roma. Esso provvede alle pensioni ed alle indennità a favore degli insegnanti delle scuole pubbliche elementari e delle altre categorie di iscritti indicate negli articoli 6 e 7 del presente Ordinamento e delle loro vedove e dei loro orfani.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse del Monte-pensioni.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione del Monte-pensioni spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, il Monte-pensioni è considerato come amministrazione dello Stato.