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LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/1990)
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Testo in vigore dal:  18-6-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 15 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 5900 per le pensioni dirette, e di lire 3900 per le pensioni indirette e di riversibilità.
L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondata per eccesso a lire 100.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più dei detti Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.