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LEGGE 8 aprile 1952, n. 212

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal:  31-7-2010
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Art. 2


Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.(10) (11) (12)
((15))

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.
Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico.
Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1° dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3° dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.
Sono soppresse l'indennità di carica di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, e l'indennità mensile di alloggio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.
È abrogato l'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2002."
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 53) che "È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212."
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 575) che "Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007."
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che a decorrere dal l° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dal presente articolo, primo comma, è ridotto del 10 per cento.