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LEGGE 8 aprile 1952, n. 212

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal:  13-4-1952 al: 30-3-1954
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.
In ogni caso è dovuto al personale statale un aumento minimo netto degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi di almeno lire duemila mensili.
La relativa differenza tra il predetto minimo e gli aumenti derivanti dal presente articolo dovrà essere corrisposta a titolo di assegno personale pensionabile.