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LEGGE 3 agosto 1949, n. 623

Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1986)
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Testo in vigore dal:  31-12-1986
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonché dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:


Zucchero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 45.000 Caffè crudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 6.500 Surrogati di caffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 500 Cacao in grani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.000 The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100 Semi di soia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.500 Semi di arachidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.500 Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi . . . ha. 2.000 Alcol denaturato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 500 Birra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl. 20.000 Benzina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 450.000 Gasolio per autotrazione . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100.000 Olio combustibile fluido . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 350.000 Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole. . . . . . . . . . q.li 70.000 Petrolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 12.000 Olio lubrificante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.000 Libri di testo scolastici in altre lingue o lingue miste approvati dall'amministrazione regionale. . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000 Attrezzature per l'agricoltura . . . . . . . . . . . . L. 120.000.000 Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici
per paravalanghe. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000.000))
.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 maggio 1956, n. 525 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha efficacia dal 1 gennaio 1956".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 aprile 1967, n. 305 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 10 gennaio 1967".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 6 dicembre 1971, n. 1057 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1 gennaio 1971".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 7 febbraio 1979, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1 gennaio 1978".