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LEGGE 3 agosto 1949, n. 623

Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1986)
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Testo in vigore dal: 31-12-1986
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:

                               Art. 1.

  ((In  attesa  che sia attuato il regime di zona franca previsto per
il  territorio  della  Valle  d'Aosta  dall'articolo  14  della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' consentita la immissione in
consumo   in   detto   territorio,  per  il  fabbisogno  locale,  dei
sottoindicati  prodotti  nei limiti dei contingenti annui a fianco di
ciascuno  di  essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte
di  fabbricazione  ed  erariali  di  consumo  e  dalle corrispondenti
sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonche' dai
prelievi  stabiliti  dai  competenti organi della Comunita' economica
europea  in  base  alle disposizioni di cui al titolo II del trattato
firmato  a  Roma  il  25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre
1957, n. 1203:


Zucchero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 45.000
Caffe' crudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 6.500
Surrogati di caffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 500
Cacao in grani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.000
The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100
Semi di soia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.500
Semi di arachidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.500
Spirito,  liquori,  acquaviti,  profumerie  alcoliche,  compresi  gli
spiriti   ottenuti   nel   territorio   della   Valle  d'Aosta  dalla
distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi . . . ha. 2.000
Alcol denaturato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 500
Birra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl. 20.000
Benzina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 450.000
Gasolio per autotrazione . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100.000
Olio combustibile fluido . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 350.000
Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad
opifici per confezionamento in bombole. . . . . . . . . . q.li 70.000
Petrolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 12.000
Olio lubrificante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.000
Libri  di  testo  scolastici in altre lingue o lingue miste approvati
dall'amministrazione regionale. . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000
Attrezzature per l'agricoltura . . . . . . . . . . . . L. 120.000.000
Attrezzature   per   l'industria,  artigianato,  turismo,  commercio,
sanitarie  ed  ospedaliere ed elementi metallici
per paravalanghe. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000.000)).
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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 5 maggio 1956, n. 525 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
"La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha efficacia dal 1
gennaio 1956".
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  19  aprile 1967, n. 305 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che  "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal
10 gennaio 1967".
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L. 6 dicembre 1971, n. 1057 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che  "La presente legge entra in vigore il giorno successive a quello
della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal
1 gennaio 1971".
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  L.  7  febbraio 1979, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che  "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal
1 gennaio 1978".