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LEGGE 9 dicembre 1941, n. 1383

Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo. (041U1383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
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Testo in vigore dal:  30-12-2022
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Art. 3



Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.

Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale.



(1)(3)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che "L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".
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AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 23/07/2008, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita".