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LEGGE 9 dicembre 1941, n. 1383

Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo. (041U1383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
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Testo in vigore dal: 30-12-1941
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Durante lo stato di  guerra  i  personali  civili  e  salariati  in
servizio presso il Comando generale della Regia guardia di finanza  e
le officine adibite alla manutenzione e riparazione dei  natanti  del
naviglio della stessa Regia guardia di finanza possono,  con  decreto
del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per le  finanze,
essere assoggettati alla legge penale  militare,  alla  giurisdizione
militare ed al  regolamento  di  disciplina  militare  per  il  Regio
esercito, in base all'equiparazione di  rango  a  grado  militare  da
stabilirsi dal Ministro per la guerra d'intesa col  Ministro  per  le
finanze. 
 
  L'assoggettamento alla legge penale  militare,  alla  giurisdizione
militare ed al  regolamento  di  disciplina  militare  per  il  Regio
esercito si estende, sia ai rapporti dei personali suddetti  con  gli
appartenenti alle Forze armate  dello  Stato,  sia  ai  rapporti  dei
personali medesimi tra loro. 
 
  Le modalita' per l'uso delle divise e dei distintivi da  parte  dei
personali militarizzati con la presente  legge  saranno  fissate  con
decreto del Ministro per la guerra,  d'intesa  col  Ministro  per  le
finanze.