LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2022)
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 73. 
 
  1. Il produttore di fonogrammi, nonche' gli  artisti  interpreti  e
gli  artisti  esecutori  che  abbiano  compiuto  l'interpretazione  o
l'esecuzione fissata o riprodotta nei  fonogrammi,  indipendentemente
dai diritti di distribuzione, noleggio  e  prestito  loro  spettanti,
hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei
fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica
e  televisiva,  ivi  compresa  la  comunicazione  al   pubblico   via
satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici  esercizi  ed
in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi
stessi.  ((Il  compenso  e'  riconosciuto,  per  ciascun   fonogramma
utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti
interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna
delle imprese che svolgono attivita' di intermediazione  dei  diritti
connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11  marzo  2013,  alle
quali  il  produttore  di  fonogrammi  e  gli  artisti  interpreti  o
esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato)). 
 
  2. La misura del compenso e le quote di  ripartizione,  nonche'  le
relative  modalita',  sono   determinate   secondo   le   norme   del
regolamento. 
 
  ((2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori  ai
sensi dei commi 1 e 2 non e' da essi rinunciabile ne' puo'  in  alcun
modo formare oggetto di cessione)). 
 
  3.  Nessun  compenso  e'  dovuto  per   l'utilizzazione   ai   fini
dell'insegnamento   e   della   comunicazione   istituzionale   fatta
dall'Amministrazione dello Stato o da enti a cio'  autorizzati  dallo
Stato.