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LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  13-9-1946
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Art. 188



L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto Reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero.

Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.

Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto Reale.

Il decreto Reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari formalità o condizioni.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sospesa."