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LEGGE 23 novembre 1939, n. 1966

Disciplina delle società fiduciarie e di revisione. (039U1966)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1994)
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Testo in vigore dal:  10-12-1994
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Art. 2



Le società di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.
((1))


L'autorizzazione sarà revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nella parte in cui prevede il concerto del Ministro di grazia e giustizia; art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531".