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LEGGE 23 novembre 1939, n. 1966

Disciplina delle società fiduciarie e di revisione. (039U1966)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1994)
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Testo in vigore dal: 25-1-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono societa' fiduciarie  e  di  revisione  e  sono  soggette  alla
presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono,  sotto
forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di
terzi, l'organizzazione e la revisione  contabile  di  aziende  e  la
rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. 
 
  Sono escluse dalla competenza  delle  societa'  di  cui  al  comma,
precedente  le  funzioni  di  sindaco  di  societa'  commerciale,  di
curatore di fallimento e di perito giudiziario in  materia  civile  e
penale  e  in  genere  le  attribuzioni  di  carattere   strettamente
personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli  iscritti
negli albi professionali e speciali. 
 
  Le norme della presente legge  si  applicano  anche  alle  societa'
estere le quali, mediante succursali  o  stabili  rappresentanze  nel
territorio del Regno, svolgano alcuna delle attivita'  prevedute  dal
primo comma di questo articolo.