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LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio. (029U0847)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1982)
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Testo in vigore dal:  7-8-1929

Art. 21



La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.