stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 aprile 1925, n. 475

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche. (025U0475)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-1-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 4




Chiunque con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e, in genere, lavori agli scopi di cui agli articoli 1 e 3 è punito per il semplice fatto dell'offerta,
((con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila))
.

((Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non è concorso nell'illecito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila))
.