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LEGGE 19 aprile 1925, n. 475

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche. (025U0475)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal: 14-5-1925
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorita' o
pubbliche Amministrazioni per il conferimento di  lauree  o  di  ogni
altro grado o titolo  scolastico  o  accademico,  per  l'abilitazione
all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio
di diplomi o patenti, presenta, come  propri,  dissertazioni,  studi,
pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano  opera
di altri, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. 
 
  La pena della reclusione non  puo'  essere  inferiore  a  sei  mesi
qualora l'intento sia conseguito.