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LEGGE 19 aprile 1925, n. 475

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche. (025U0475)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  14-5-1925

Art. 1




Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.