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LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

Che approva i provvedimenti finanziari. (095U0486)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1990)
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Testo in vigore dal:  19-6-1917
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Art. 39



È data facoltà al Governo del Re di riformare con decreto Reale, da emanarsi non più tardi del 30 novembre 1895, gli statuti dei due Banchi di Napoli e di Sicilia e delle Amministrazioni dipendenti, conservandone integre le funzioni ai termini della legge 10 agosto 1893, n. 449, e in base alle disposizioni di cui all'allegato T, che forma parte integrante della presente legge.
((79))
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AGGIORNAMENTO (79)

Il D.L. Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 826, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A deroga dell'art. 12, ultimo comma, dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata a concedere alla Camera di commercio e industria di Napoli il prolungamento ad anni 30, a decorrere dal 1° gennaio 1915, del termine stabilito dall'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 318, per estinguere con una rata annuale posticipata e costante di L. 15.925,86, tra capitale ed interessi, il residuale debito di L. 275.390,51 per il mutuo ipotecario di L. 500.000, stipulato con istrumento del 3 gennaio 1895".