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LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

Che approva i provvedimenti finanziari. (095U0486)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1990)
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Testo in vigore dal: 10-8-1895
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il Regio decreto del 10  dicembre  1894,  n.
532, costituente l'allegato A, che reca variazioni alla  tariffa  dei
dazi doganali e delle tare, nonche' al regime fiscale delle fabbriche
di glucosio, di cicoria e degli spiriti, ed impone  una  tassa  sulla
raffinazione degli olii minerali greggi di origine nazionale e  sulla
fabbricazione dei fiammiferi. 
 
  Col giorno in cui entrera' in vigore la presente legge cessera'  di
aver effetto il decreto sopradetto  in  quanto  esso  sia  modificato
dalle disposizioni della legge stessa.