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LEGGE 19 luglio 1894, n. 338

Circa le strade comunali obbligatorie, costruite od in costruzione (094U0338)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1903)
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Testo in vigore dal:  8-8-1894

Art. 1



Fino a nuovo provvedimento legislativo restano sospese le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613, salvo quelle degli articoli 5, 6, 7,