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LEGGE 30 agosto 1868, n. 4613

Concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali. (068U4613)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  16-10-1868

Art. 1



È obbligatoria per i Comuni la costruzione e sistemazione delle strade comunali:

a) Che sono necessarie per porre in comunicazione il maggiore centro di popolazione di un Comune col capo-luogo del rispettivo Circondario, o col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini;

b) Quelle che sono necessarie per mettere in comunicazione i maggiori centri di popolazione del Comune con le ferrovie e i porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;

c) Quelle che devono servire a mettere in comunicazione le frazioni importanti di un Comune.