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LEGGE 19 luglio 1894, n. 338

Circa le strade comunali obbligatorie, costruite od in costruzione (094U0338)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1903)
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Testo in vigore dal: 8-8-1894
 
                             UBMERTO I. 
 
             per grazia di Dio e volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino  a  nuovo  provvedimento  legislativo   restano   sospese   le
disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613, salvo quelle  degli
articoli 5, 6, 7, 11.