stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 febbraio 2024, n. 34

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.». (24G00049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2024
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-4-2024

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e, in particolare, gli articoli 115, comma 1, e 123, concernenti, rispettivamente, il requisito anagrafico minimo per il conseguimento delle diverse categorie delle patenti di guida e l'attività di autoscuola;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 105, comma 3, lettera c), che attribuisce alle province le funzioni relative agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», e, in particolare, il Capo II recante «Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida» e, in particolare l'allegato II, lettera B, relativamente ai criteri minimi che devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le prove di capacità e comportamento per il conseguimento di una patente di guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 27 ottobre 2021, recante «Modifiche alle modalità di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE», che prevede, tra l'altro, la riduzione del numero delle domande a risposta multipla che compongono una scheda d'esame teorico per il conseguimento delle citate categorie di patenti;
Visto l'Accordo Stato-regioni-enti locali, in sede di Conferenza Unificata, acquisito al repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2002, recante «Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e, in particolare, il punto 5, relativo alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione all'attività di insegnante e di istruttore;
Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 17 del 2011, ai fini del conseguimento dell'abilitazione di istruttore, è necessario il possesso, in ogni caso, della patente di categoria D, a prescindere dalla categoria di patente per la quale è svolta la relativa attività di istruttore;
Rilevato che, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del codice della strada, la patente di categoria D può conseguirsi all'età di ventiquattro anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005;
Ritenuta l'opportunità di modificare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 17 del 2011, onde consentire il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola anche ai soggetti in possesso delle sole patenti di categoria B e C, ove l'attività di insegnamento riguardi tali categorie di patenti;
Ritenuto conseguentemente necessario disciplinare, in modo coerente con le predette modifiche, il programma della formazione iniziale per insegnanti e istruttori e le relative modalità di esame, nonché aggiornare i contenuti dei programmi della formazione iniziale e periodica, con particolare riferimento all'evoluzione della tecnologia a bordo dei veicoli, ai nuovi studi in materia di incidentistica stradale, alla tutela dell'utenza debole e alle esigenze di formazione di allievi con disturbi specifici dell'apprendimento;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 26 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 novembre 2023;
Vista la nota prot. n. 89 del 4 gennaio 2024, trasmessa dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17
a) all'articolo 1, comma 1:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «normale o speciale» sono aggiunte le seguenti: «, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il corso di formazione iniziale si svolge integralmente presso la sede di un solo soggetto, di seguito denominato soggetto erogatore, scelto tra quelli di cui all'articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso è articolato in una parte teorica di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le Regioni e Province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 è subordinata all'osservanza del predetto accordo.»;
2) al comma 3, la parola «accreditato» è sostituita dalla seguente: «erogatore» e le parole: «alla provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso»;
c) all'articolo 3:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002. È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), la parola: «quaranta», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trenta» e la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
2.2) ovunque ricorrano, le parole «fasi» e «fase» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «prove» e «prova»;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ciascuna delle prove di cui al comma 2, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 2.».
d) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 ha l'obbligo di frequentare ogni due anni, decorrenti dalla data di conseguimento dell'abilitazione, un corso di formazione periodica della durata di otto ore. L'obbligo si applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo 2011, per i quali il primo biennio decorre dalla stessa data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al primo e secondo periodo: in tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino al conseguimento dell'attestato di cui al quinto periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «centro di istruzione automobilistica» sono inserite le seguenti: «, né può farne più parte,»;
3) al comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione agli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento»;
4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis è subordinata all'osservanza del predetto accordo.»;
e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Abilitazioni di istruttore). - 1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.
2. Ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), n. 5).»;
f) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.»;
g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Corso di formazione iniziale per istruttore). - 1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
2. Il corso si svolge integralmente presso un solo soggetto di cui all'articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 2 al presente regolamento. Il corso è articolato:
a) in una parte teorica di novanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5;
b) in una parte pratica di ventisei ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
c) in una parte pratica di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) o c);
d) in una parte pratica di trentotto ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
3. Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 è subordinata all'osservanza del predetto accordo.».
4. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso.
5. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, a eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso. Tali veicoli sono muniti di doppi comandi, a eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.»;
h) all'articolo 8:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), la parola: «quaranta», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trenta» e la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
2.2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a)»;
2.3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) terza prova: per dimostrare la propria capacità di istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove pratiche:
1) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera a), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
2) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera b), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
3) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1;
4) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera d), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1.»;
2.4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo. I veicoli utilizzati per la terza prova di cui al comma 2, lettera c), devono essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 7, comma 5. In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2, lettera a). Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.»;
i) all'articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto erogatore di cui all'articolo 2, comma 2, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione. L'obbligo di formazione periodica si applica anche agli istruttori abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di conseguimento dell'abilitazione, o per le abilitazioni conseguite prima del 25 marzo 2011 a decorrere da tale data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «centro di istruzione automobilistica» sono inserite le seguenti: «né può farne più parte,»;
3) al comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione alla formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento»;
4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, concernente le professioni o attività regolamentate di competenza delle regioni o province autonome, è disciplinata in conformità all'Accordo fra le regioni e le province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis è subordinata all'osservanza predette linee guida.»;
5) al comma 4 le parole: «accreditati ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «erogatori di cui all'articolo 2, comma 2,»;
l) all'articolo 10:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 6, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6, comma 1, lettere c) e d)» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4.»;
2) al comma 2, le parole: «del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c)»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'istruttore di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) o c), che intende estendere la propria abilitazione ed è in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), numeri 2), 3) e 4), frequenta un corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2-bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso, sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima.»;
m) all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, limitatamente alla materia della formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, medico iscritto al relativo ordine professionale»;
n) all'articolo 13:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per i corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica quali soggetti erogatori ai sensi dell'articolo 2, comma 2, svolgono i corsi di cui al presente regolamento presso le proprie sedi.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, commi 1, ultimo periodo e 4, 7, comma 4, e 9, commi 1, ultimo periodo e 4.»;
o) gli allegati 1, 2 e 3 sono sostituiti dagli allegati 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riportano gli articoli 115, comma 1 e 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. n. 74:
«Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali). - 1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1;
c) anni diciotto per guidare:
1)
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'art. 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.».
«Art. 123 (Autoscuole). - 1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.
5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida.
7-bis. L'avvio di attività di un'autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'art. 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attività produttive è assicurata una specifica funzionalità di accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 226, commi 5, 6 e 7.
8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.108 ad euro 16.661. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.108 ad euro 16.661. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.
11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n. 77.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. n. 134.
- Il decreto 27 ottobre 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Modifiche alle modalità di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2021, n. 292.
- Si riportano gli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2011, n. 57:
«Art. 5 (Abilitazioni di istruttore). - 1.
L'istruttore di guida può essere abilitato a:
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.
2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, lettera d), punto d3).».
«Art. 6 (Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore). - 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) patente di guida comprendente:
1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);
2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);
3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2.
1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lettera d), comporta la decadenza dall'abilitazione.».
- Si riporta l'art. 18 del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286:
«Art. 18 (Qualificazione iniziale). - 1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'art. 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'art. 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'art. 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'art. 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.
5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.
6. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, comma 2, lettera d, e 13, del citato decreto 26 gennaio 2011, n. 17, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante). - 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana.
1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lettera d), comporta la decadenza dall'abilitazione.».
«Art. 2 (Corso di formazione iniziale per insegnante). - 1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.
2. Il corso di formazione iniziale si svolge integralmente presso la sede di un solo soggetto, di seguito denominato soggetto erogatore, scelto tra quelli di cui all'art. 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso è articolato in una parte teorica di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali.
Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le Regioni e Province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 è subordinata all'osservanza del predetto accordo.
3. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso.».
«Art. 3 (Esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante) - .1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002. È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.
2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in quattro prove:
a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame.
Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
2-bis. Ciascuna delle prove di cui al comma 2, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 2.
3. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.».
«Art. 4 (Corsi di formazione periodica per insegnante). - 1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'art. 3 ha l'obbligo di frequentare ogni due anni, decorrenti dalla data di conseguimento dell'abilitazione, un corso di formazione periodica della durata di otto ore. L'obbligo si applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo 2011, per i quali il primo biennio decorre dalla stessa data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al primo e secondo periodo: in tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino al conseguimento dell'attestato di cui al quinto periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.
2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, né può farne più parte, prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento, con particolare attenzione agli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento.
3-bis. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome.
In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021.
La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis è subordinata all'osservanza del predetto accordo.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'art. 3, comma 3.».
«Art. 6 (Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore). - 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);
2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);
3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c);
4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);
5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2.
1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lettera d), comporta la decadenza dall'abilitazione.».
«Art. 8 (Esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore). - 1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.
2. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 e si articola in tre prove:
a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a);
c) terza prova: per dimostrare la propria capacità di istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove pratiche:
1) per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera a), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
2) per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera b), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
3) per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera c), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1;
4) per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera d), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1.
2-bis. Si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo. I veicoli utilizzati per la terza prova di cui al comma 2, lettera c), devono essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 7, comma 5. In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2, lettera a). Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.
3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.».
«Art. 9 (Corsi di formazione periodica di istruttore). - 1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 8 ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto erogatore di cui all'art. 2, comma 2, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione. L'obbligo di formazione periodica si applica anche agli istruttori abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di conseguimento dell'abilitazione, o per le abilitazioni conseguite prima del 25 marzo 2011 a decorrere da tale data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.
2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica né può farne più parte, prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento, con particolare attenzione alla formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento.
3-bis. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, concernente le professioni o attività regolamentate di competenza delle regioni o province autonome, è disciplinata in conformità all'Accordo fra le regioni e le province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis è subordinata all'osservanza predette linee guida.
4. I soggetti erogatori di cui all'art. 2, comma 2, non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'art. 8, comma 4.».
«Art. 10 (Estensione dell'abilitazione). - 1.
L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), relativa alle peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi, e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 4. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'art. 8, verte sulle prove di cui al predetto art. 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a).
2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1 con esclusione delle ore già oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori. Si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'art. 3, verte sulle prove di cui al predetto art. 3, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a).
2-bis. Il soggetto che sia titolare tanto dell'abilitazione di insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi della previgente normativa, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui agli articoli 4 e 9.
3. L'istruttore di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) o c), che intende estendere la propria abilitazione ed è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6, comma 1, lettere c) e d), numeri 2), 3) e 4), frequenta un corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2-bis. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso, sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.
Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui all'art. 8, comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima.
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.».
«Art. 12 (Docenti dei corsi di formazione). - 1. I corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti figure professionali:
a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;
2) una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lettera a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196;
3) laurea triennale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155: scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;
4) laurea magistrale in giurisprudenza;
5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004;
b) insegnante di autoscuola con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;
c) istruttore di guida con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;
d) medico iscritto all'Ordine;
e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'Ordine;
2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;
f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, iscritto all'Ordine;
2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;
g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004;
2) laurea magistrale in fisica di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004.
2. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali indicate al comma 1, secondo le competenze di seguito specificate:
a) per gli argomenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), e per quelli di cui all'art. 9, comma 3, lettera a): ingegnere o psicologo;
b) per gli argomenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e per quelli di cui all'art. 9, comma 3, lettera b): soggetto di cui al comma 1 lettera a);
c) per gli argomenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), e per quelli di cui all'art. 9, comma 3, lettera c): ingegnere e psicologo;
d) per gli argomenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera d), e per quelli di cui all'art. 9, comma 3, lettera d): psicologo o, limitatamente alla materia della formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, medico iscritto al relativo ordine professionale.».
«Art. 13 (Disposizioni per i corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica). - 1. Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica quali soggetti erogatori ai sensi dell'art. 2, comma 2, svolgono i corsi di cui al presente regolamento presso le proprie sedi.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano previamente l'avvio di un corso alla regione o alla provincia autonoma, territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi.
3. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, commi 1, ultimo periodo e 4, 7, comma 4, e 9, commi 1, ultimo periodo e 4.».