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REGIO DECRETO 23 marzo 1884, n. 2197

Che approva l'annessovi elenco generale delle strade nazionali del Regno. (084U2197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-5-1884 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 30 marzo 1862, n. 517, sulle strade nazionali della Sicilia;
Veduta la legge 27 luglio 1862, n. 729, sulle strade nazionali della Sardegna;
Veduto il R. decreto 17 novembre 1865, n, 2633, per la classifica tra le nazionali di alcune strade del Regno;
Veduta la legge 28 giugno 1866, n. 3014, colla quale sono dichiarati nazionali alcuni tratti di strada della Sicilia;
Veduto il R. decreto 22 aprile 1868, n. 4361, per la classificazione delle strade nazionali nelle provincie venete e di Mantova;
Veduta la legge 27 giugno 1869, num. 5147, per l'aggiunta di nuove strade nazionali nelle provincie meridionali continentali;
Veduta la legge 18 agosto 1870, n. 5835, che aggiunge altre strade a quelle nazionali del Regno;
Veduto il R. decreto 30 ottobre 1871, n. 521, relativo alle strade nazionali della provincia romana;
Veduta la legge 10 febbraio 1881, n. 34, che manda ad iscrivere fra le nazionali la strada che da Pian di Portis va al confine austro-ungarico;
Veduta la legge 9 luglio 1883, n. 1503, che riconferma e dichiara nazionali diversi tronchi stradali;
Veduto l'art. 3 della suindicata legge 18 agosto 1870, col quale fu data al Governo facoltà di riordinare e pubblicare per decreto Reale un elenco generale delle strade riconosciute nazionali;
Veduta la legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
Ritenuta la convenienza, dopo i non pochi mutamenti avvenuti per cause diverse nelle strade dichiarate nazionali per la legge organica sui lavori pubblici e per altre leggi speciali, di procedere alla compilazione del nuovo elenco comprendente tutte le strade attualmente nazionali;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'elenco generale delle strade nazionali del Regno, annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici.