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LEGGE 15 luglio 1883, n. 1503

Che regola il servizio doganale nelle stazioni internazionali sulla linea della ferrovia del Gottardo. (083U1503)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal:  27-7-1883

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione conchiusa tra l'Italia e la Svizzera, e firmata a Berna il 15 dicembre 1882, per regolare il servizio dei rispettivi uffici doganali e daziari riuniti nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino, ed in quelle intermedie di Maccagno e di Pino sulla strada ferrata del Gottardo, le cui ratifiche furono scambiate a Berna il 9 luglio 1883.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 15 luglio 1883.

UMBERTO.

Mancini.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.