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REGIO DECRETO 23 marzo 1884, n. 2197

Che approva l'annessovi elenco generale delle strade nazionali del Regno. (084U2197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-5-1884
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 30 marzo 1862, n. 517, sulle strade nazionali della
Sicilia; 
 
  Veduta la legge 27 luglio 1862,  n.  729,  sulle  strade  nazionali
della Sardegna; 
 
  Veduto il R. decreto 17 novembre 1865, n, 2633, per  la  classifica
tra le nazionali di alcune strade del Regno; 
 
  Veduta  la  legge  28  giugno  1866,  n.  3014,  colla  quale  sono
dichiarati nazionali alcuni tratti di strada della Sicilia; 
 
  Veduto  il  R.  decreto  22  aprile   1868,   n.   4361,   per   la
classificazione delle strade nazionali nelle provincie  venete  e  di
Mantova; 
 
  Veduta la legge 27 giugno 1869, num. 5147, per l'aggiunta di  nuove
strade nazionali nelle provincie meridionali continentali; 
 
  Veduta la legge 18 agosto 1870, n. 5835, che aggiunge altre  strade
a quelle nazionali del Regno; 
 
  Veduto il R. decreto 30 ottobre 1871, n. 521, relativo alle  strade
nazionali della provincia romana; 
 
  Veduta la legge 10 febbraio 1881, n. 34, che manda ad iscrivere fra
le  nazionali  la  strada  che  da  Pian  di  Portis  va  al  confine
austro-ungarico; 
 
  Veduta la legge 9 luglio 1883, n. 1503, che riconferma  e  dichiara
nazionali diversi tronchi stradali; 
 
  Veduto l'art. 3 della suindicata legge 18 agosto 1870, col quale fu
data al Governo facolta' di riordinare e pubblicare per decreto Reale
un elenco generale delle strade riconosciute nazionali; 
 
  Veduta la legge sulle opere  pubbliche  20  marzo  1865,  n.  2248,
allegato F; 
 
  Ritenuta la convenienza, dopo i non pochi  mutamenti  avvenuti  per
cause diverse nelle strade dichiarate nazionali per la legge organica
sui lavori pubblici e per altre leggi  speciali,  di  procedere  alla
compilazione  del  nuovo  elenco   comprendente   tutte   le   strade
attualmente nazionali; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  pei  Lavori
Pubblici, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'elenco generale delle strade  nazionali  del  Regno,
annesso al presente  decreto,  visto  d'ordine  Nostro  dal  Ministro
Segretario di Stato per i Lavori Pubblici.