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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 43

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106». (18G00068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018
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Testo in vigore dal:  5-5-2018

Art. 2

Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo n. 40 del 2017
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e dopo le parole «Consulta nazionale per il servizio civile universale» le parole: «e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Programmazione). - 1. La programmazione del servizio civile universale è realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 3.
2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.
3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno, contengono:
a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità;
b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari;
c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.
4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale.».
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente:
« Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».