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DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
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Testo in vigore dal:  7-11-2021
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Art. 4

Programmazione
1. La programmazione del servizio civile universale è realizzata con un Piano triennale,
((, suscettibile di aggiornamento annuale,))
attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 3.
2. Il Piano triennale
((tiene conto))
del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.
3. Il Piano triennale
((...))
,
((contiene))
:
a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità;
b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari;
c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.
4. Il Piano triennale
((è predisposto))
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e
((è approvato))
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale.