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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 219

Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (16G00236)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  1-1-2019
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Art. 3

(Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale)
1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano già iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;
b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;
d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio;
2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre:
a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare detto piano dovrà seguire il criterio dell'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.
3. La proposta di cui al comma 1 prevede, infine, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio:
a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 580.
b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.
c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della camera cedente.
Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento di cui al presente comma è adottato anche in assenza della proposta di cui al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il termine ivi previsto, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3. (1)
5. Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n.580.
6. Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario è ricollocato, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014 , n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018.
Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa può essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine si assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate.
7. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica effettua presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza, difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del settore scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 6. A tal fine, le amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Dipartimento della funzione pubblica un numero di posti, con priorità per quelli riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato al comma 6 e nel rispetto della loro dotazione organica. Alle amministrazioni che non procedono alla suddetta comunicazione è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Il suddetto Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale e procede alla conseguente assegnazione del personale nell'ambito dei posti disponibili e con priorità per le esigenze degli uffici giudiziari del Ministero della giustizia. È' fatta salva la possibilità dell'applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte delle amministrazioni diverse da quelle elencate nel primo periodo del presente comma. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione.
8. Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di cui al comma 6 non sia completamente ricollocato all'esito delle procedure di mobilità di cui al comma 7, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, alle camere di commercio è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.
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9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica
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10. Nei riguardi delle unità di personale soprannumerario delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali che maturino i requisiti per il pensionamento entro i successivi 3 anni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 si può procedere, d'intesa con gli interessati e nei limiti delle risorse finanziarie indicate nel secondo periodo del presente comma , alla risoluzione del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno straordinario, una tantum in misura corrispondente al 60% del trattamento economico individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il variabile, in godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti suddetti. Le misure previste dal precedente periodo sono concesse, nel limite complessivo di 20 milioni di euro nel triennio, a valere sulle risorse di un apposito fondo istituito presso l'Unioncamere alimentato con i versamenti delle disponibilità di bilancio degli enti del sistema camerale nell'ambito dei risparmi conseguiti per effetto dell'attuazione del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, è quantificato l'ammontare delle risorse che gli enti del sistema camerale devono versare annualmente al fondo in relazione agli oneri annuali da sostenere ed è determinato il riparto del fondo stesso tra i predetti enti per le finalità del presente comma. Con riferimento alle unità del personale del presente comma il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato è corrisposto una volta maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento medesimo.
11. Le decisioni di cui al comma 10, che comportano il collocamento in quiescenza, sono adottate previa certificazione del relativo diritto e della decorrenza ad opera dell'Inps.

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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 13 dicembre 2017, n. 261 (in G.U. 1ª s.s. 20/12/2017, n. 51), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza".