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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. (14G00190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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Testo in vigore dal:  30-3-2019
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Art. 35

Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati
1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati»;
2) nel comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali è svolta l'attività di assistenza fiscale, compresi quelli di cui all'articolo 11 che, per i centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente lettera è considerato complessivamente;»;
3) nel comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera d), la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonché il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità dell'attività formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unità di misura per la valutazione della formazione e le modalità di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione;»;
4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attività, presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate.
2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente comma è considerato complessivamente.»;
b) nell'articolo 10, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), e comma 2-ter, la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza fiscale interviene successivamente al completamento dell'attività di assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3.»;
c) nell'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per l'attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso.».
2. I centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano la relazione di cui al comma 1, lettera a), numero 3), entro il 30 settembre 2015.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26))
.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.