DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2022)
vigente al 21/09/2023
  • Articoli

  • Principi generali
  • 1
  • 2

  • Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la
    pubblica amministrazione
  • 3

  • Inconferibilita' di incarichi a soggetti provenienti da enti di
    diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni
  • 4
  • 5

  • Inconferibilita' di incarichi a componenti di organi di indirizzo
    politico
  • 6
  • 7
  • 8

  • Incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
    negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto
    privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonche'
    lo svolgimento di attivita' professionale
  • 9
  • 10

  • Incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
    negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di
    organi di indirizzo politico
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  • Vigilanza e sanzioni
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • Norme finali e transitorie
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Testo in vigore dal: 14-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la
                      pubblica amministrazione 
 
  1. A coloro che siano stati  condannati,  anche  con  sentenza  non
passata in giudicato, per uno dei  reati  previsti  dal  capo  I  del
titolo II del libro secondo del codice  penale,  non  possono  essere
attribuiti: 
    a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle  amministrazioni
statali, regionali e locali ((nonche' negli enti di  diritto  privato
in controllo pubblico)); 
    b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico,  di  livello
nazionale, regionale e locale; 
    c)  gli  incarichi  dirigenziali,  interni  e  esterni,  comunque
denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli  enti  pubblici  e
negli enti di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  di  livello
nazionale, regionale e locale; 
    d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato  in
controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; 
    e) gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del  servizio
sanitario nazionale. 
  2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di  cui  all'articolo  3,
comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilita' di  cui
al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta
la pena accessoria dell'interdizione  perpetua  dai  pubblici  uffici
ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito
di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto  di  lavoro
autonomo.  Ove  sia  stata  inflitta  una  interdizione   temporanea,
l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri
casi l'inconferibilita' degli incarichi ha la durata di 5 anni. 
  3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo
I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilita' ha
carattere permanente nei casi in  cui  sia  stata  inflitta  la  pena
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero  sia
intervenuta la  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  a  seguito  di
procedimento disciplinare o la  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
autonomo.  Ove  sia  stata  inflitta  una  interdizione   temporanea,
l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri
casi l'inconferibilita' ha una  durata  pari  al  doppio  della  pena
inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni. 
  4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2  e  3,  salve  le
ipotesi di sospensione o cessazione del  rapporto,  al  dirigente  di
ruolo, per la durata del periodo di inconferibilita', possono  essere
conferiti incarichi diversi  da  quelli  che  comportino  l'esercizio
delle competenze di amministrazione  e  gestione.  E'  in  ogni  caso
escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi
e  forniture,  nonche'   alla   concessione   o   all'erogazione   di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati,  di  incarichi  che
comportano esercizio di  vigilanza  o  controllo.  Nel  caso  in  cui
l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili
con le disposizioni del presente comma, il dirigente  viene  posto  a
disposizione  del  ruolo   senza   incarico   per   il   periodo   di
inconferibilita' dell'incarico. 
  5. La situazione di inconferibilita' cessa  di  diritto  ove  venga
pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di
proscioglimento. 
  6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di
cui  ai  commi  2  e  3  nei  confronti  di   un   soggetto   esterno
all'amministrazione, ente pubblico  o  ente  di  diritto  privato  in
controllo pubblico cui e' stato conferito uno degli incarichi di  cui
al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia  del  contratto  di
lavoro   subordinato   o   di   lavoro   autonomo,   stipulato    con
l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente  di  diritto  privato  in
controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta
alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha  la
stessa durata dell'inconferibilita' stabilita nei commi 2 e 3.  Fatto
salvo il termine finale del contratto,  all'esito  della  sospensione
l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione
dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. 
  7.  Agli  effetti  della  presente  disposizione,  la  sentenza  di
applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e'  equiparata
alla sentenza di condanna.