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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2013
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  5-1-2013

Art. 9

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali
1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.
2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1968, n. 61:
«Art. 9. (Liste di candidati). Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.
Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:
1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1995, n. 46:
«Art. 1. 1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533 .
In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
7. Abrogato.
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
10. Abrogato.
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:
«Art. 7 (Redazione e stesura di atti pubblici). 1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.».
- Per il testo dell'art. 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si veda la nota all'art. 5.