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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012, n. 20

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2012)
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Testo in vigore dal:  27-3-2012

Art. 10

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 31 è sostituito dal seguente: «31. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del l° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative.».
2. Con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.».
3. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette.
4. All'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e, con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero, possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.».
5. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, e destinati agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.
6. All'articolo 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, il comma 8 è abrogato.
7. L'articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del presente decreto, si applica anche alle procedure di avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011.
8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera p), numeri 1), 4), 6), 9) e 10), nonché 2), 3), 5) e 8), del presente decreto:
b) al comma 1 dell'articolo 2270 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
1) dopo il numero 30), sono inseriti i seguenti:
«30-bis) legge 10 aprile 1954, n. 113: articolo 68;
30-ter) legge 31 luglio 1954. n. 599: articolo 32.»;
2) dopo il numero 33, sono inseriti i seguenti:
«33-bis) legge 18 marzo 1968, n. 263;
33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare;»;
c) sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici, nonché i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Note all'art. 10:
Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n. 302, come modificato dal presente decreto:
«31. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative.".
Il testo della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2004, n. 187.
Il testo della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
Il testo della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), è pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302.
Il testo del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2077, n. 222, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229.
Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1989, n. 43, come modificato dal presente decreto:
"Art. 8 - 1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della Guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.
2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.
3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
5. Fermo il disposto del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6. L'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa.
Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.
7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.
8).(abrogato).
9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio.
11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per lo avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono richiamati in servizio.
12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennità di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.
13. Gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.".
Per il comma 2, lettera b), dell'art. 811 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, si vedano le note all'art. 4 del presente decreto.
Il testo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 (Nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1946, n. 253:
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 (Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1965, n. 170.
Il testo della legge 22 dicembre 1969, n. 967 (Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1969, n 327.
Il testo della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001, n. 75.
Il testo del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 (Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2004, n. 17.
Il testo della legge 10 aprile 1954, n. 113 ( Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1954, n. 98.
Il testo della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181.
Il testo della legge 18 marzo 1968, n. 263 (Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1968, n. 86.
Il testo della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1976, n. 122.
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2270 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2270. (Norme che rimangono in vigore) - 1. In attuazione dell' art. 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:
1) - 29) (Omissis);
30) legge 2 aprile 1943, n. 260;
30-bis) legge 10 aprile 1954, n. 113: art. 68;
30-ter) legge 31 luglio 1954, n. 599: art. 32;
31) - 32) (Omissis);
33) legge 29 novembre 1961, n. 1300: articoli 4, 5 e 6;
33-bis) legge 18 marzo 1968, n. 263;
33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare;
34) - 36) (Omissis).
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 2186 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 2186. (Validità ed efficacia degli atti emanati.
Salvaguardia dei diritti quesiti)
1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento:
a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati;
b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente;
c) le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.".