DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 91 
 
 
                       Informazione antimafia 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire
l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima  di  stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero  prima  di
rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il
cui valore sia: 
    a)  pari  o  superiore  a  quello  determinato  dalla  legge   in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere  e  lavori
pubblici, servizi pubblici e pubbliche  forniture,  indipendentemente
dai casi di esclusione ivi indicati; 
    b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche
o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita'  imprenditoriali,
ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni
su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo  svolgimento  di
attivita' imprenditoriali; 
    c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti,
cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione  di  opere  o  lavori
pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 
  1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta  nelle  ipotesi
di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola  comune,  a
prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti  i  terreni
agricoli, a qualunque titolo acquisiti,  che  usufruiscono  di  fondi
europei per un importo superiore a ((25.000)) euro.  (22)  (25)  (30)
(36) 
  2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei  contratti,
delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo  di  eludere
l'applicazione del presente articolo. 
  3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere  effettuata
attraverso   la   banca   dati    nazionale    unica    al    momento
dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta  giorni  prima  della
stipula del subcontratto. 
  4. L'informazione antimafia e' richiesta dai  soggetti  interessati
di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare: 
    a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa'
o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che  e'
tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo; 
    b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione
o erogazione; 
    c)  gli  estremi  della  deliberazione   dell'appalto   o   della
concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione; 
    d) le complete generalita' dell'interessato e, ove previsto,  del
direttore tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione o
consorzio,  la  denominazione  e  la  sede,   nonche'   le   complete
generalita' degli altri soggetti di cui all'articolo 85; 
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2012, N. 218. 
  5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti
che risultano poter determinare in qualsiasi modo  le  scelte  o  gli
indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e  prive
di sede secondaria nel territorio dello  Stato,  il  prefetto  svolge
accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri
di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine,  il
prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di  sospensione
o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi
dai quali sia possibile  desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di
infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di
cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto,  anche  sulla  documentata
richiesta dell'interessato,  aggiorna  l'esito  dell'informazione  al
venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento  dei
tentativi di infiltrazione mafiosa. 
  6.  Il  prefetto  puo',  altresi',   desumere   il   tentativo   di
infiltrazione  mafiosa  da  provvedimenti  di  condanna   anche   non
definitiva per reati strumentali all'attivita'  delle  organizzazioni
criminali  unitamente  a  concreti  elementi  da  cui   risulti   che
l'attivita' d'impresa possa, anche in modo  indiretto,  agevolare  le
attivita' criminose o esserne in qualche modo  condizionata,  nonche'
dall'accertamento delle violazioni degli obblighi  di  tracciabilita'
dei flussi finanziari di cui all'articolo 3  della  legge  13  agosto
2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione  prevista
dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  In  tali
casi,  entro  il   termine   di   cui   all'articolo   92,   rilascia
l'informazione antimafia interdittiva. 
  7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili
di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le  quali,  in
relazione  allo  specifico  settore  d'impiego  e   alle   situazioni
ambientali che  determinano  un  maggiore  rischio  di  infiltrazione
mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione  della  documentazione
indipendentemente   dal   valore   del    contratto,    subcontratto,
concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67. 
  7-bis. Ai  fini  dell'adozione  degli  ulteriori  provvedimenti  di
competenza  di  altre   amministrazioni,   l'informazione   antimafia
interdittiva, anche emessa  in  esito  all'esercizio  dei  poteri  di
accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica: 
    a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di  cui  agli
articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; 
    b) al soggetto di cui all'articolo  83,  commi  1  e  2,  che  ha
richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; 
    c) alla camera  di  commercio  del  luogo  dove  ha  sede  legale
l'impresa oggetto di accertamento; 
    d) al prefetto che ha disposto  l'accesso,  ove  sia  diverso  da
quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; 
    e)  all'osservatorio  centrale  appalti   pubblici,   presso   la
direzione investigativa antimafia; 
    f) all'osservatorio dei contratti pubblici  relativi  ai  lavori,
servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti  pubblici,  ai   fini   dell'inserimento   nel   casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82; 
    g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  per  le
finalita' previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27; 
    h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
    i) al Ministero dello sviluppo economico; 
    l) agli uffici delle Agenzie delle  entrate,  competenti  per  il
luogo dove ha sede  legale  l'impresa  nei  cui  confronti  e'  stato
richiesto il rilascio dell'informazione antimafia. 
 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1142) che "Le disposizioni degli articoli  83,  comma  3-bis,  e  91,
comma 1-bis, del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
in materia di acquisizione della documentazione  e  dell'informazione
antimafia peri terreni agricoli, non  si  applicano  alle  erogazioni
relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate  prima
del 19 novembre 2017.  Le  predette  disposizioni,  limitatamente  ai
terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei  per  importi  non
superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 24, comma  1-bis)
che "Le disposizioni degli articoli 83,  comma  3-bis,  e  91,  comma
1-bis,  del  decreto  legislativo   6   settembre   2011,   n.   159,
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di  fondi  europei
per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al  31
dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 dicembre 2018, n. 132, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2019, n. 162 , ha disposto (con  l'art.  24,  comma  1-bis)  che  "Le
disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma  1-bis,  del
decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  limitatamente  ai
terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei  per  importi  non
superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 dicembre 2018, n. 132, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2020, n. 183, ha disposto  (con  l'art.  24,  comma  1-bis)  che  "Le
disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma  1-bis,  del
decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  limitatamente  ai
terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei  per  importi  non
superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021".