DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
               Principi contabili generali e applicati 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  2,  conformano  la
propria   gestione   ai   principi   contabili   generali   contenuti
nell'allegato 1 ed ai  seguenti  principi  contabili  applicati,  che
costituiscono parte integrante al presente decreto: 
    a) della programmazione (allegato n. 4/1); 
    b) della contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2); 
    c) della contabilita' economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); 
    d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4). 
  2.  I  principi  applicati  di  cui  al  comma  1  garantiscono  il
consolidamento  e  la  trasparenza  dei  conti  pubblici  secondo  le
direttive dell'Unione europea e  l'adozione  di  sistemi  informativi
omogenei e interoperabili. 
  3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di  cui  all'art.  2,
comma  1,  che  adottano   la   contabilita'   economico-patrimoniale
conformano  la  propria  gestione  ai  principi  contabili   generali
contenuti nell' allegato 1 e ai principi del codice civile. 
  4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui  al
comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi
e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni  del  loro
mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento  ordinario  dei
residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui  si  applica  il
titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui  passivi  finanziati
da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati  tra
i residui attivi le entrate  accertate  esigibili  nell'esercizio  di
riferimento, ma  non  incassate.  Possono  essere  conservate  tra  i
residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso
dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate  e  le  spese  accertate  e
impegnate   non   esigibili    nell'esercizio    considerato,    sono
immediatamente reimputate all'esercizio in  cui  sono  esigibili.  La
reimputazione degli impegni  e'  effettuata  incrementando,  di  pari
importo, il fondo  pluriennale  di  spesa,  al  fine  di  consentire,
nell'entrata  degli  esercizi  successivi,  l'iscrizione  del   fondo
pluriennale  vincolato  a  copertura  delle  spese   reimputate.   La
costituzione del fondo pluriennale vincolato  non  e'  effettuata  in
caso  di  reimputazione  contestuale  di  entrate  e  di  spese.   Le
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato  e  agli
stanziamenti correlati,  dell'esercizio  in  corso  e  dell'esercizio
precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese
riaccertate, sono effettuate con provvedimento  amministrativo  della
giunta entro i termini previsti  per  l'approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e'
effettuato  anche  nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  o   della
gestione provvisoria. Al termine delle  procedure  di  riaccertamento
non  sono  conservati  residui  cui  non  corrispondono  obbligazioni
giuridicamente perfezionate. 
  4-bis.  Le  regioni  che  hanno  partecipato  alla  sperimentazione
nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento  ordinario  effettuato
nel 2015 ai fini del rendiconto 2014,  provvedono  al  riaccertamento
dei  residui  attivi  e  passivi  relativi  alla  politica  regionale
unitaria --- cooperazione territoriale non  effettuato  in  occasione
del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  28  dicembre
2011, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  285  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. 
  5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto,
gli enti di cui al comma 1, a  decorrere  dall'anno  2015,  iscrivono
negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1,  lettere  a)  e
b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti  da
obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di  seguito  denominato
fondo pluriennale vincolato, costituito: 
    a) in entrata, da due voci riguardanti la  parte  corrente  e  il
conto  capitale  del  fondo,  per  un  importo  corrispondente   alla
sommatoria  degli  impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti   ed
imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi  successivi,
finanziati  da   risorse   accertate   negli   esercizi   precedenti,
determinato secondo le modalita'  indicate  nel  principio  applicato
della programmazione, di cui all'allegato 4/1; 
    b)  nella  spesa,  da  una  voce  denominata  «fondo  pluriennale
vincolato», per ciascuna unita' di voto riguardante spese a carattere
pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo  e'
determinato per  un  importo  pari  alle  spese  che  si  prevede  di
impegnare nel corso del primo  anno  considerato  nel  bilancio,  con
imputazione agli esercizi successivi  e  alle  spese  gia'  impegnate
negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi  a
quello considerato. La copertura della quota  del  fondo  pluriennale
vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti e'
costituita dal fondo  pluriennale  iscritto  in  entrata,  mentre  la
copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante  le
spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di  riferimento  con
imputazione agli esercizi successivi, e' costituita dalle entrate che
si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli
stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale  vincolato  e'
attribuito il codice della missione e del programma di spesa  cui  il
fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al  fondo
pluriennale vincolato. 
    Nel  corso  dell'esercizio,  sulla   base   dei   risultati   del
rendiconto, e'  determinato  l'importo  definivo  degli  stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e  degli  impegni  assunti
negli esercizi precedenti  di  cui  il  fondo  pluriennale  vincolato
costituisce la copertura. 
  6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati
con  decreto  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di  concerto  con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per  gli  affari  interni  e
territoriali  e  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della  Commissione
per  l'armonizzazione  contabile  degli  enti  territoriali  di   cui
all'art. 3-bis. 
  7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al  1°
gennaio 2015  al  principio  generale  della  competenza  finanziaria
enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui  al
comma 1, ((...)) con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di
revisione    economico-finanziario,    provvedono,    contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario
dei residui, consistente: 
    a) nella cancellazione dei propri residui attivi e  passivi,  cui
non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla  data  del
1°  gennaio  2015.  Non  sono  cancellati  i  residui  delle  regioni
derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il  titolo  II  e  i
residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per
ciascun residuo eliminato in quanto non  scaduto  sono  indicati  gli
esercizi  nei  quali  l'obbligazione  diviene  esigibile,  secondo  i
criteri  individuati  nel  principio  applicato  della   contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun  residuo  passivo
eliminato in  quanto  non  correlato  a  obbligazioni  giuridicamente
perfezionate, e' indicata la natura della fonte di copertura; 
    b)  nella  conseguente  determinazione  del   fondo   pluriennale
vincolato da iscrivere in entrata del bilancio  dell'esercizio  2015,
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale,  per  un
importo pari alla differenza tra  i  residui  passivi  ed  i  residui
attivi eliminati ai sensi della lettera  a),  se  positiva,  e  nella
rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio  2015
a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); 
    c) nella variazione  del  bilancio  di  previsione  annuale  2015
autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017  autorizzatorio  e
del bilancio di  previsione  finanziario  2015-2017  predisposto  con
funzione  conoscitiva,  in  considerazione  della  cancellazione  dei
residui di cui alla lettera a). In particolare  gli  stanziamenti  di
entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per
consentire la reimputazione dei residui cancellati e  l'aggiornamento
degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; 
    d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate  in
attuazione della  lettera  a),  a  ciascuno  degli  esercizi  in  cui
l'obbligazione  e'  esigibile,  secondo  i  criteri  individuati  nel
principio   applicato   della   contabilita'   finanziaria   di   cui
all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate
cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo  esercizio  e'
costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo
tecnico di cui al comma 13; 
    e)  nell'accantonamento   di   una   quota   del   risultato   di
amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato  in  attuazione  di
quanto  previsto  dalla  lettera  b),  al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita'. L'importo del fondo e' determinato  secondo  i  criteri
indicati nel principio applicato della  contabilita'  finanziaria  di
cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche  se
il risultato  di  amministrazione  non  e'  capiente  o  e'  negativo
(disavanzo di amministrazione). 
  8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 e'  oggetto  di
un  unico  atto   deliberativo.   Al   termine   del   riaccertamento
straordinario  dei  residui  non  sono  conservati  residui  cui  non
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate  e  esigibili.
La delibera di giunta  di  cui  al  comma  7,  cui  sono  allegati  i
prospetti  riguardanti  la  rideterminazione  del  fondo  pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione, secondo  lo  schema  di
cui  agli  allegati  5/1  e  5/2,  e'  tempestivamente  trasmessa  al
Consiglio.  In  caso  di  mancata  deliberazione  del  riaccertamento
straordinario  dei  residui  al  1°  gennaio  2015,   contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica  la
procedura prevista dal comma 2,  primo  periodo,  dell'art.  141  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ((7)) 
  9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 e'
effettuato anche in caso  di  esercizio  provvisorio  o  di  gestione
provvisoria del bilancio, registrando nelle  scritture  contabili  le
reimputazioni di cui  al  comma  7,  lettera  d),  anche  nelle  more
dell'approvazione  dei  bilanci  di  previsione.   Il   bilancio   di
previsione eventualmente approvato successivamente al  riaccertamento
dei residui e' predisposto tenendo conto di tali registrazioni. 
  10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre
2014 non e' applicata al bilancio di previsione 2015  in  attesa  del
riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma  7,  esclusi
gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui
all'art. 74, che applicano i principi  applicati  della  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2. 
  11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui
all'allegato n. 1 e' applicato con riferimento a tutte le  operazioni
gestionali registrate nelle scritture finanziarie di  esercizio,  che
nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di  bilancio  di  cui
all'art. 11, comma 12. 
  12.  L'adozione   dei   principi   applicati   della   contabilita'
economico-patrimoniale   e   il   conseguente   affiancamento   della
contabilita' economico  patrimoniale  alla  contabilita'  finanziaria
previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del  piano
dei conti integrato di cui all'art. 4, puo' essere rinviata  all'anno
2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78. 
  13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento  straordinario  di
cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono  di
importo  superiore  alla  somma  del  fondo   pluriennale   vincolato
stanziato in entrata e dei  residui  attivi  reimputati  al  medesimo
esercizio, tale differenza puo'  essere  finanziata  con  le  risorse
dell'esercizio o costituire un disavanzo  tecnico  da  coprirsi,  nei
bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi  reimputati  a
tali esercizi eccedenti  rispetto  alla  somma  dei  residui  passivi
reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi
per i quali si e' determinato il  disavanzo  tecnico  possono  essere
approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al
disavanzo tecnico. 
  14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento  straordinario  di
cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio  sono  di
importo  superiore  alla  somma  del  fondo   pluriennale   vincolato
stanziato in entrata e dei residui passivi  reimputati  nel  medesimo
esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale
eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi  rispetto
alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e  dei  residui
attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si  verifica
tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo  agli
stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato. 
  15. Le modalita' e i tempi  di  copertura  dell'eventuale  maggiore
disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione
al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione  del  risultato
di amministrazione  a  seguito  dell'attuazione  del  comma  7,  sono
definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  considerazione   dei
risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso
la disciplina del patto di stabilita' interno e dei limiti  di  spesa
del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017,  non
presentano  quote   di   disavanzo   derivanti   dal   riaccertamento
straordinario dei residui. Per le regioni non  rilevano  i  disavanzi
derivanti dal  debito  autorizzato  non  contratto.  Sulla  base  dei
rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali  relativi
all'anno 2014 e delle delibere di  riaccertamento  straordinario  dei
residui  sono  acquisite  le  informazioni  riguardanti  il  maggiore
disavanzo al 1º gennaio 2015 e quelle relative agli  enti  che  hanno
partecipato     alla     sperimentazione,      incluso      l'importo
dell'accantonamento al fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',  con
tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni.  In  base  alle
predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore
disavanzo,  secondo   modalita'   differenziate   in   considerazione
dell'entita'  del  fenomeno  e  della  dimensione  demografica  e  di
bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono  le  predette
informazioni secondo le modalita' e i tempi previsti dal  decreto  di
cui al terzo periodo ripianano  i  disavanzi  nei  tempi  piu'  brevi
previsti dal decreto di cui al primo periodo. 
  16. Nelle more dell'emanazione del decreto  di  cui  al  comma  15,
l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015,
determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a
seguito dell'attuazione del comma 7 e  dal  primo  accantonamento  al
fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ripianato in non piu'  di  30
esercizi a quote costanti. In attesa del decreto di cui al comma  15,
sono definiti criteri e modalita' di ripiano dell'eventuale disavanzo
di amministrazione  di  cui  al  periodo  precedente,  attraverso  un
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: 
    a) utilizzo di quote accantonate o  destinate  del  risultato  di
amministrazione   per   ridurre   la   quota   del    disavanzo    di
amministrazione; 
    b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai  fini
del ripiano del disavanzo; 
    c)  individuazione  di  eventuali  altre  misure  finalizzate   a
conseguire  un  sostenibile  passaggio  alla   disciplina   contabile
prevista dal presente decreto. 
  17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche  agli
enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78
se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo
risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di
cui  al  comma  15,  la   copertura   dell'eventuale   disavanzo   di
amministrazione di cui all'art. 14, commi 2  e  3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011,  puo'  essere
effettuata fino all'esercizio 2042  da  parte  degli  enti  coinvolti
nella  sperimentazione  che  hanno   effettuato   il   riaccertamento
straordinario dei residui nel 2012, e fino al  2043  da  parte  degli
enti  coinvolti  nella  sperimentazione  che  hanno   effettuato   il
riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2014. 
  ((17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno
la facolta' di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario  al
1° gennaio 2015 di cui al comma 7,  lettera  a),  limitatamente  alla
cancellazione dei residui attivi e passivi che non  corrispondono  ad
obbligazioni   perfezionate,   compilando   il   prospetto   di   cui
all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione  del  risultato  di
amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16
e' disciplinata  la  modalita'  di  ripiano  dell'eventuale  maggiore
disavanzo in non piu' di 30  esercizi  in  quote  costanti,  compreso
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che  "In
deroga a quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura
prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo  141  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente gia' avviata, cessa
di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano  il
riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro  il
15 giugno 2015".