DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 30-4-2020
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 141 
   Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali 
  1. I consigli comunali e provinciali vengono  sciolti  con  decreto
del  Presidente  della   Repubblica,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno: 
    a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi  e
persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi  di  ordine
pubblico; 
    b) quando non possa essere assicurato  il  normale  funzionamento
degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 
      1) impedimento permanente, rimozione,  decadenza,  decesso  del
sindaco o del presidente della provincia; 
      2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; 
      3) cessazione dalla carica per dimissioni  contestuali,  ovvero
rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al
protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati,  non
computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 
      4) riduzione  dell'organo  assembleare  per  impossibilita'  di
surroga alla meta' dei componenti del consiglio; 
    c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. 
    c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei
mille abitanti siano sprovvisti dei  relativi  strumenti  urbanistici
generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data
di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di  scioglimento
del consiglio e' adottato su proposta del  Ministro  dell'interno  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,  trascorso  il
termine entro il quale il bilancio deve essere  approvato  senza  che
sia stato predisposto  dalla  giunta  il  relativo  schema,  l'organo
regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga
d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando
il consiglio non abbia approvato nei termini di legge  lo  schema  di
bilancio predisposto dalla giunta, l'organo  regionale  di  controllo
assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli  consiglieri,
un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso
il   quale   si   sostituisce,   mediante    apposito    commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del  provvedimento  sostitutivo  e'
data comunicazione  al  prefetto  che  inizia  la  procedura  per  lo
scioglimento del consiglio. (95) 
  2-bis. Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma  1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici  devono
essere  adottati,  la  regione   segnala   al   prefetto   gli   enti
inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano  provveduto
ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine  gli
enti locali  possono  attivare  gli  interventi,  anche  sostitutivi,
previsti  dallo  statuto   secondo   criteri   di   neutralita',   di
sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il  termine
di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo  scioglimento
del consiglio. 
  3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della  lettera
b) del comma 1, con il  decreto  di  scioglimento  si  provvede  alla
nomina di un commissario, che esercita le  attribuzioni  conferitegli
con il decreto stesso. 
  4. Il rinnovo del consiglio  nelle  ipotesi  di  scioglimento  deve
coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge. 
  5.  I  consiglieri  cessati  dalla   carica   per   effetto   dello
scioglimento  continuano  ad  esercitare,  fino   alla   nomina   dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. 
  6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro
contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del  decreto  di
scioglimento  e'  data  immediata  comunicazione  al  Parlamento.  Il
decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti  ed  in  attesa
del decreto di scioglimento, il  prefetto,  per  motivi  di  grave  e
urgente necessita', puo' sospendere,  per  un  periodo  comunque  non
superiore a novanta giorni,  i  consigli  comunali  e  provinciali  e
nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
((112)) 
  8.  Ove  non  diversamente  previsto  dalle  leggi   regionali   le
disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed
ai  consorzi  tra  enti  locali.   Il   relativo   provvedimento   di
scioglimento degli organi comunque denominati degli  enti  locali  di
cui  al  presente  comma  e'  disposto  con  decreto   del   Ministro
dell'interno. 
 
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AGGIORNAMENTO (95) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art.  18,  comma  3-ter)
che  "Per  l'anno  2017,  il  termine  di  venti   giorni,   previsto
dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio
comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini  di  legge
il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016,  e'  stabilito  in
cinquanta giorni". 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 107, comma 10,  alinea
e lettera  a))  che  "In  considerazione  dello  stato  di  emergenza
nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono
sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi  3,
4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Per il periodo dal  1°  settembre  al  31  dicembre  2020,  i
suddetti termini sono fissati come segue: 
  a) il termine di cui all'articolo  141,  comma  7,  e'  fissato  in
centoventi giorni".