DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 26-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
 
 
   Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori 
 
  1. Tutti clienti sono idonei. 
   2. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124. (7) (8) (12) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 210)). 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche  avvalendosi
dell'Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi  energetici  Spa,
ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.
99, adotta le misure necessarie: 
    a) per la diffusione presso i clienti finali di energia elettrica
della  lista  di  controllo  per  i   consumatori   elaborata   dalla
Commissione  europea  contenente  informazioni  pratiche   sui   loro
diritti; 
    b) per assicurare che  i  clienti  abbiano  idonee  informazioni,
riferite anche alla diffusione della lista di controllo di  cui  alla
lettera a), concernenti i loro diritti, la legislazione in  vigore  e
le modalita' di risoluzione delle controversie di cui dispongono. 
  5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai  quali  le
imprese elettriche  ottimizzano  l'utilizzo  dell'energia  elettrica,
anche  fornendo   servizi   di   gestione   razionale   dell'energia,
sviluppando formule di offerta innovative,  introducendo  sistemi  di
misurazione intelligenti e reti intelligenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata  dal  D.L.  25  luglio
2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018,
n. 108, ha conseguentemente disposto (con l'art.  1,  comma  60)  che
"Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61
a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere  dal  1°  luglio
2020, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo  1°  giugno
2011, n. 93, e' abrogato.". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L.  30  dicembre
2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020,
n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 60) che  "Fatto  salvo  quanto
previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66  a  71
del presente articolo,  il  comma  2  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  cessa  di  avere  efficacia  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2021  per  le  piccole  imprese  di  cui
all'articolo  2,  numero  7),  della  direttiva  (UE)  2019/944   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a  decorrere
dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero
6),  della  medesima  direttiva  (UE)  2019/944  e  per   i   clienti
domestici". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L.  31  dicembre
2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021,
n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 60) che "Fatto  salvo  quanto
previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66  a  71
del presente articolo,  il  comma  2  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  cessa  di  avere  efficacia  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2021  per  le  piccole  imprese  di  cui
all'articolo  2,  numero  7),  della  direttiva  (UE)  2019/944   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a  decorrere
dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero
6),  della  medesima  direttiva  (UE)  2019/944  e  per   i   clienti
domestici".