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DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  26-12-2021
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Art. 35

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
1. Tutti clienti sono idonei.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124. (7) (8) (12)
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 210))
.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi energetici Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, adotta le misure necessarie:
a) per la diffusione presso i clienti finali di energia elettrica della lista di controllo per i consumatori elaborata dalla Commissione europea contenente informazioni pratiche sui loro diritti;
b) per assicurare che i clienti abbiano idonee informazioni, riferite anche alla diffusione della lista di controllo di cui alla lettera a), concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese elettriche ottimizzano l'utilizzo dell'energia elettrica, anche fornendo servizi di gestione razionale dell'energia, sviluppando formule di offerta innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti e reti intelligenti.

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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 60) che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2020, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato.".
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 60) che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici".
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 60) che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici".