DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 28-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
                     Ulteriori tributi regionali 
 
  1. Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal
1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa
per l'abilitazione all'esercizio professionale,  l'imposta  regionale
sulle concessioni statali dei beni del demanio  marittimo,  l'imposta
regionale sulle concessioni statali per  l'occupazione  e  l'uso  dei
beni del patrimonio indisponibile,  la  tassa  per  l'occupazione  di
spazi  ed  aree  pubbliche  regionali,  le  tasse  sulle  concessioni
regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di  cui
all'articolo  190  del  Regio  Decreto  31  agosto  1933,  n.   1592,
all'articolo 121 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, agli articoli 1,  5  e  6  del  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970,  n.
281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970,  all'articolo
3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95  della
legge 21 novembre 2000, n. 342. 
  2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla
legislazione   statale,   le   regioni    disciplinano    la    tassa
automobilistica regionale. 
  3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri  tributi  ad
esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata  in
vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi
propri derivati. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011,  N.  201,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,   spettano
altresi' alle regioni a statuto ordinario le altre  compartecipazioni
al  gettito  di  tributi  erariali,  secondo  quanto  previsto  dalla
legislazione vigente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.