DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-11-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 42 
 
            Controlli e sanzioni in materia di incentivi 
 
  1. L'erogazione di  incentivi  nei  settori  elettrico,  termico  e
dell'efficienza energetica, di competenza  del  GSE,  e'  subordinata
alla  verifica  dei  dati  forniti  dai  soggetti  responsabili   che
presentano istanza. La verifica, che puo' essere affidata anche  agli
enti controllati dal GSE, e' effettuata attraverso il controllo della
documentazione trasmessa, nonche'  con  controlli  a  campione  sugli
impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti
dal GSE rivestono la qualifica di  pubblico  ufficiale,  sono  svolti
anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione  relativa
all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le  modalita'  di
connessione alla rete elettrica. (22) 
  2. Restano ferme le competenze in tema  di  controlli  e  verifiche
spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli  enti  locali
nonche' ai gestori di rete. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita'
stabilite  ai   fini   dell'applicazione   dell'articolo   1,   comma
382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli  sulla
provenienza  e  tracciabilita'  di  biomasse,  biogas  e   bioliquidi
sostenibili. 
  3. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate  nell'ambito  dei
controlli  di  cui  ai  commi  1  e  2  siano   rilevanti   ai   fini
dell'erogazione degli incentivi, il GSE in presenza  dei  presupposti
di cui all'articolo 21-nonies della  legge  7  agosto  1990,  n.  241
dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli  incentivi,
nonche'  il  recupero  delle  somme   gia'   erogate,   e   trasmette
all'Autorita'   l'esito    degli    accertamenti    effettuati    per
l'applicazione delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  20,
lettera c), della legge 14  novembre  1995,  n.  481.  In  deroga  al
periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia
da fonti rinnovabili, l'energia termica e  il  risparmio  energetico,
conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al
momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il
GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura  ricompresa  fra
il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entita' della violazione. Nel
caso  in  cui  le  violazioni  siano  spontaneamente  denunciate  dal
soggetto responsabile al di fuori di un procedimento  di  verifica  e
controllo le decurtazioni sono  ulteriormente  ridotte  della  meta'.
(19) (22) 
  3-bis.  Nei  casi  in  cui,  nell'ambito   delle   istruttorie   di
valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi
aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza  energetica  di
cui all'articolo 29 ovvero nell'ambito di attivita' di  verifica,  il
GSE riscontri la non rispondenza del progetto  proposto  e  approvato
alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali
difformita'  non  derivino  da  documenti  non  veritieri  ovvero  da
dichiarazioni false o mendaci rese dal  proponente,  e'  disposto  il
rigetto  dell'istanza  di  rendicontazione   o   l'annullamento   del
provvedimento di  riconoscimento  dei  titoli  in  ottemperanza  alle
condizioni di cui al comma precedente, secondo le modalita' di cui al
comma 3-ter. (22) 
  3-ter. Nei casi di cui al comma  3-bis,  gli  effetti  del  rigetto
dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria,
decorrono dall'inizio del periodo di  rendicontazione  oggetto  della
richiesta di verifica e  certificazione  dei  risparmi.  Gli  effetti
dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di  verifica,
decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attivita'  di
verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono  fatte  salve  le
rendicontazioni  gia'  approvate  relative  ai   progetti   standard,
analitici o a consuntivo. Le modalita' di cui  al  primo  periodo  si
applicano anche alle  verifiche  e  alle  istruttorie  relative  alle
richieste di verifica e certificazione dei  risparmi  gia'  concluse.
(22) 
  3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative  di  realizzazione
di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando  la  buona
fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti  di
potenza compresa tra 1 e 3 kW  nei  quali,  a  seguito  di  verifica,
risultino installati moduli non certificati o con certificazioni  non
rispondenti  alla  normativa   di   riferimento,   si   applica   una
decurtazione del 10 per cento della tariffa  incentivante  sin  dalla
data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne  ricorra
il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui  all'articolo  14,
comma  1,  lettera  d),  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  109
del 12 maggio 2011, e  all'articolo  5,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio   2012,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di  rivalsa  del
beneficiario  nei  confronti  dei  soggetti  responsabili  della  non
conformita' dei moduli installati.La decurtazione del  10  per  cento
della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali e'
stata precedentemente applicata la decurtazione  del  30  per  cento,
prevista dalle disposizioni previgenti. (19) 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3,  le  amministrazioni  e  gli
enti pubblici, deputati  ai  controlli  relativi  al  rispetto  delle
autorizzazioni rilasciate per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio
loro spettante, trasmettono  tempestivamente  al  GSE  l'esito  degli
accertamenti effettuati, nel caso in cui  le  violazioni  riscontrate
siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi. 
  4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia  elettrica
derivante  da  impianti  fotovoltaici,  agli  impianti   di   potenza
superiore a 3 kW nei quali,  a  seguito  di  verifiche  o  controlli,
risultano installati moduli non certificati o con certificazioni  non
rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali  il  soggetto
beneficiario della tariffa incentivante abbia  intrapreso  le  azioni
consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili  della
non conformita' dei moduli,  si  applica,  su  istanza  del  medesimo
soggetto beneficiario,  una  decurtazione  del  10  per  cento  della
tariffa incentivante  base  per  l'energia  prodotta  dalla  data  di
decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le
maggiorazioni di cui  all'articolo  14,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  maggio   2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109  del  12  maggio  2011,  e
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del  Ministro  dello
sviluppo  economico  5  luglio  2012,  pubblicato   nel   supplemento
ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10  luglio  2012.
La decurtazione del  10  per  cento  della  tariffa  incentivante  si
applica  anche  agli  impianti  ai  quali  e'  stata  precedentemente
applicata  la  decurtazione  del  20  per   cento,   prevista   dalle
disposizioni previgenti. (19) 
  4-ter. La misura della  decurtazione  di  cui  al  comma  4-bis  e'
dimezzata  qualora  la  mancanza  di  certificazione  o  la   mancata
rispondenza della certificazione alla normativa  di  riferimento  sia
dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un  procedimento
di verifica o controllo. 
  4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE
accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta  dagli  istanti
secondo  modalita'  proporzionate  indicate  dallo  stesso  GSE,   la
sostanziale  ed  effettiva  rispondenza  dei  moduli  installati   ai
requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalita' e sicurezza. 
  4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del  beneficiario
nei confronti dei soggetti responsabili  della  non  conformita'  dei
moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilita' civili e penali
del  soggetto  beneficiario  e  le  conseguenze  di  eventuali  altre
violazioni ai fini del diritto all'accesso e  al  mantenimento  degli
incentivi. 
  4-sexies.  Al  fine  di  salvaguardare  la  produzione  di  energia
elettrica derivante da impianti eolici,  tutti  gli  impianti  eolici
gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012,  ai  quali
e' stato negato l'accesso  agli  incentivi  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  6  luglio  2012,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.  159  del  10
luglio 2012, a causa della errata indicazione della data  del  titolo
autorizzativo in sede  di  registrazione  dell'impianto  al  registro
EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti  dalla  normativa
per tale registro. La riammissione avviene a condizione che  l'errata
indicazione  della  data   del   titolo   autorizzativo   non   abbia
effettivamente portato all'impianto un vantaggio  in  relazione  alla
sua posizione in graduatoria. ((25)) 
  5. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il GSE fornisce al Ministero dello  sviluppo  economico  gli
elementi per la definizione di una disciplina organica dei  controlli
che,  in  conformita'  ai  principi  di   efficienza,   efficacia   e
proporzionalita', stabilisca: 
    a) le modalita'  con  le  quali  i  gestori  di  rete  forniscono
supporto  operativo  al  GSE  per  la  verifica  degli  impianti   di
produzione di energia elettrica e per la certificazione delle  misure
elettriche necessarie al rilascio degli incentivi; 
    b) le procedure per lo svolgimento dei controlli  sugli  impianti
di competenza del GSE; 
    c)  le  violazioni  rilevanti  ai  fini   dell'erogazione   degli
incentivi in relazione a ciascuna  fonte,  tipologia  di  impianto  e
potenza nominale; 
    c-bis)   le   violazioni   che   danno   luogo   a   decurtazione
dell'incentivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3. 
    d) le modalita' con cui sono messe a disposizione delle autorita'
pubbliche competenti  all'erogazione  di  incentivi  le  informazioni
relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 23, comma 3; 
    e) le modalita'  con  cui  il  GSE  trasmette  all'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas gli  esiti  delle  istruttorie  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3. 
  6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al comma  5,
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,  definisce
la disciplina dei controlli di cui al medesimo comma 5. 
  7. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  le
modalita' con le quali gli eventuali costi connessi alle attivita' di
controllo trovano copertura  a  valere  sulle  componenti  tariffarie
dell'energia elettrica e del gas, nonche' le modalita' con  le  quali
gli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati  a
riduzione degli oneri  tariffari  per  l'incentivazione  delle  fonti
rinnovabili. 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 3 settembre 2019,  n.  101,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, ha  disposto  (con  l'art.  13-bis,
comma 2) che "Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma  1  si
applicano  agli  impianti  realizzati  e  in  esercizio  oggetto   di
procedimenti   amministrativi    in    corso    e,    su    richiesta
dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del Gestore dei
servizi energetici (GSE) di decadenza  dagli  incentivi,  oggetto  di
procedimenti giurisdizionali pendenti nonche' di quelli non  definiti
con sentenza passata in giudicato alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, compresi  i  ricorsi
straordinari al Presidente  della  Repubblica  per  i  quali  non  e'
intervenuto  il  parere  di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.  La  richiesta
dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione  contestata
dal GSE nonche' a rinuncia all'azione.  Le  disposizioni  di  cui  al
comma 1 non si applicano qualora la condotta  dell'operatore  che  ha
determinato il provvedimento del GSE  di  decadenza  sia  oggetto  di
procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza
di condanna anche non definitiva". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art.  56,  comma  8)
che "Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
di efficienza energetica oggetto di  procedimenti  amministrativi  di
annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta  dell'interessato,  a
quelli  definiti  con  provvedimenti  del  GSE  di  decadenza   dagli
incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali  pendenti  nonche'
di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  compresi  i  ricorsi
straordinari al Presidente  della  Repubblica  per  i  quali  non  e'
intervenuto  il  parere  di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24  novembre  1971,  n.  1199.  [...]  Le
disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso  in  cui  la
condotta  dell'operatore  che  ha  determinato  il  provvedimento  di
decadenza del GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso
con sentenza di condanna, anche non definitiva". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 13 novembre 2020
n.  237  (in  G.U.  1ª  s.s.  18/11/2020  n.   47),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42,  comma  4-sexies,  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione  della  direttiva
2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nella parte in cui non prevede la
riammissione agli incentivi in favore  anche  di  altri  impianti  di
produzione di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  di  cui  al
medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio  2012
(Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
recante incentivazione  della  produzione  di  energia  elettrica  da
impianti a fonti rinnovabili  diversi  dai  fotovoltaici),  collocati
utilmente nella graduatoria relativa ad altro registro informatico, a
condizione  che  l'errata   indicazione   della   data   del   titolo
autorizzativo o concessorio, quale unica causa del diniego di accesso
agli incentivi, non abbia effettivamente portato  all'impianto  alcun
vantaggio in relazione alla loro posizione in graduatoria".