DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-7-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
 
                    Meccanismi di incentivazione 
 
  1. La produzione di energia elettrica  da  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31  dicembre  2012  e'
incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei  criteri  generali
di cui al comma 2 e dei criteri specifici di cui ai commi 3 e  4.  La
salvaguardia delle produzioni non incentivate e' effettuata  con  gli
strumenti di cui al comma 8. 
  2. La produzione di energia elettrica  dagli  impianti  di  cui  al
comma 1 e' incentivata sulla base dei seguenti criteri generali: 
    a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una  equa  remunerazione
dei costi di investimento ed esercizio; 
    b) il periodo di diritto all'incentivo e' pari  alla  vita  media
utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e  decorre
dalla data di entrata in esercizio dello stesso; 
    c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di  diritto  e
puo' tener conto del valore economico dell'energia prodotta; 
    d) gli incentivi sono  assegnati  tramite  contratti  di  diritto
privato fra il GSE e il soggetto  responsabile  dell'impianto,  sulla
base di  un  contratto-tipo  definito  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del primo dei decreti di cui al comma 5; 
    e) fatto salvo quanto previsto  dalla  lettera  i)  del  presente
comma e dalla lettera c)  del  comma  5,  l'incentivo  e'  attribuito
esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi  quelli
realizzati  a  seguito  di  integrale  ricostruzione,   da   impianti
ripotenziati, limitatamente  alla  producibilita'  aggiuntiva,  e  da
centrali ibride, limitatamente alla  quota  di  energia  prodotta  da
fonti rinnovabili; 
    f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti  solari
fotovoltaici e' superiore per gli  impianti  ad  alta  concentrazione
(400 soli) e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta  e
superficie utilizzata; 
    g) per biogas,  biomasse  e  bioliquidi  sostenibili  l'incentivo
tiene conto della tracciabilita' e della  provenienza  della  materia
prima, nonche' dell'esigenza di destinare prioritariamente: 
      i.  le  biomasse  legnose  trattate  per   via   esclusivamente
meccanica all'utilizzo termico; 
      ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i trasporti; 
      iii. il biometano all'immissione nella rete del gas naturale  e
all'utilizzo nei trasporti. 
    h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta  ai
criteri  di  cui  alla  lettera  g),  l'incentivo  e'  finalizzato  a
promuovere: 
      i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti,  di  biogas  da
reflui  zootecnici  o  da  sottoprodotti  delle  attivita'  agricole,
agro-alimentari, agroindustriali,  di  allevamento  e  forestali,  di
prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di
biomasse  e  bioliquidi  sostenibili  e  biogas  da  filiere   corte,
contratti quadri e da intese di filiera; 
      ii. la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione; 
      iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte  di  imprenditori
agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti  alle
attivita' agricole, in particolare di micro e minicogenerazione,  nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti  di  Stato,
tenuto conto di quanto previsto all'articolo 23, comma 1; 
    i)  l'incentivo  e'  altresi'  attribuito,  per  contingenti   di
potenza,  alla  produzione  da  impianti  oggetto  di  interventi  di
rifacimento totale o parziale, nel rispetto dei seguenti criteri: 
      i. l'intervento e' eseguito su impianti che siano in  esercizio
da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale
dell'impianto; 
      ii.  l'incentivo  massimo   riconoscibile   non   puo'   essere
superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25% e,  per
gli interventi di rifacimento totale, al 50% dell'incentivo spettante
per  le  produzioni  da  impianti  nuovi;  nel  caso  degli  impianti
alimentati a biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione
biodegradabile dei rifiuti,  l'incentivo  massimo  riconoscibile  non
puo' essere superiore, per gli interventi  di  rifacimento  parziale,
all'80%  e,  per  gli  interventi  di  rifacimento  totale,  al   90%
dell'incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi; 
      iii. l'incentivo in ogni caso non  si  applica  alle  opere  di
manutenzione  ordinaria  e  alle  opere   effettuate   per   adeguare
l'impianto a prescrizioni di legge; 
      iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da impianti  che
beneficiano di incentivi gia' attribuiti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  o  attribuiti  ai  sensi  del  presente
articolo, per tutto il periodo per il quale e' erogato l'incentivo in
godimento. 
    i-bis)  deve  essere  assicurata  prioritaria   possibilita'   di
partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici  a
seguito  di  rimozione  dell'amianto,  con  agevolazioni  premiali  e
modalita' di partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini: 
      1)  non  e'  necessario  che  l'area  dove   e'   avvenuta   la
sostituzione dell'amianto coincida con quella dove  viene  installato
l'impianto, purche' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o
in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilita'  dello
stesso soggetto; 
      2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare  una  superficie
maggiore di quella dell'amianto sostituito,  fermo  restando  che  in
tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo  forfettario  i
benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto; 
    i-ter) qualora nel corso delle procedure  di  assegnazione  degli
incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o
sotto una determinata soglia di potenza, con il  decreto  di  cui  al
comma 5, la parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per  impianti  di  potenza  diversa  dove  vi  sia
eccesso di domanda. 
  3. La produzione  di  energia  elettrica  da  impianti  di  potenza
nominale fino a un valore, da stabilire con i decreti di cui al comma
5, differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti
rinnovabili, comunque non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti
eolici e a 1 MW elettrico per gli  impianti  alimentati  dalle  altre
fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei
seguenti criteri: 
    a) l'incentivo e' diversificato per  fonte  e  per  scaglioni  di
potenza, al fine di favorire la riduzione dei costi; 
    b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile  alla  data  di
entrata in esercizio sulla base del comma 5. 
  4. La produzione  di  energia  elettrica  da  impianti  di  potenza
nominale superiore  ai  valori  minimi  stabiliti  per  l'accesso  ai
meccanismi di cui al comma 3 ha  diritto  a  un  incentivo  assegnato
tramite aste al ribasso gestite dal GSE.  Le  procedure  d'asta  sono
disciplinate sulla base dei seguenti criteri: 
    a) gli incentivi a base d'asta tengono conto dei criteri generali
indicati al comma 2 e del valore degli incentivi, stabiliti  ai  fini
dell'applicazione del  comma  3,  relativi  all'ultimo  scaglione  di
potenza, delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie  di
impianto e delle economie di scala delle diverse tecnologie; 
    b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e  prevedono,  tra
l'altro, requisiti minimi dei progetti e di solidita' finanziaria dei
soggetti partecipanti, e meccanismi a  garanzia  della  realizzazione
degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini  per
l'entrata in esercizio; 
    c) le procedure d'asta sono riferite a  contingenti  di  potenza,
anche  riferiti  a  piu'  tecnologie  e   specifiche   categorie   di
interventi; 
    d) l'incentivo riconosciuto  e'  quello  aggiudicato  sulla  base
dell'asta al ribasso; 
    e) le procedure d'asta prevedono un valore minimo  dell'incentivo
comunque  riconosciuto  dal  GSE,  determinato  tenendo  conto  delle
esigenze di rientro degli investimenti effettuati. 
  5. Con decreti del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle  politiche
agricole e forestali, sentite l'Autorita' per l'energia  elettrica  e
il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite  le  modalita'  per
l'attuazione  dei  sistemi  di  incentivazione  di  cui  al  presente
articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3  e
4. I decreti disciplinano, in particolare: 
    a) i valori degli incentivi di cui al comma 3  per  gli  impianti
che entrano in esercizio a  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  e  gli
incentivi a base d'asta in applicazione del comma 4,  ferme  restando
le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387
nonche' i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
impianti sottoposti alle procedure d'asta; 
    b) le modalita' con  cui  il  GSE  seleziona  i  soggetti  aventi
diritto agli incentivi attraverso le procedure d'asta; 
    c)  le  modalita'  per  la  transizione  dal  vecchio  al   nuovo
meccanismo di  incentivazione.  In  particolare,  sono  stabilite  le
modalita' con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi  per
gli anni successivi al 2015, anche  da  impianti  non  alimentati  da
fonti rinnovabili, e' commutato  nel  diritto  ad  accedere,  per  il
residuo periodo di diritto  ai  certificati  verdi,  a  un  incentivo
ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire  la
redditivita' degli investimenti effettuati. 
    d) le modalita' di calcolo e di applicazione degli incentivi  per
le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride; 
    e) le modalita' con le quali e' modificato  il  meccanismo  dello
scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che  accedono
a tale servizio, al fine di semplificarne la fruizione; 
    f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di cui al  comma
3 e degli incentivi a base d'asta di cui al comma 4, nel rispetto dei
seguenti criteri: 
      i. la revisione e' effettuata, per la prima volta, decorsi  due
anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento  di  cui  alla
lettera a) e, successivamente, ogni tre anni; 
      ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3  si
applicano agli impianti che entrano  in  esercizio  decorso  un  anno
dalla data di entrata in vigore del  decreto  di  determinazione  dei
nuovi valori; 
      iii.  possono  essere  introdotti  obiettivi  di   potenza   da
installare per ciascuna fonte e tipologia di  impianto,  in  coerenza
con la progressione temporale di cui all'articolo 3, comma 3; 
      iv. possono essere riviste le percentuali di  cumulabilita'  di
cui all'articolo 26; 
    g) il valore minimo di potenza di cui ai commi  3  e  4,  tenendo
conto delle specifiche caratteristiche  delle  diverse  tipologie  di
impianto, al fine di aumentare l'efficienza complessiva  del  sistema
di incentivazione; 
    h)  le  condizioni  in  presenza  delle  quali,  in  seguito   ad
interventi  tecnologici  sugli  impianti  da  fonti  rinnovabili  non
programmabili volti a renderne programmabile la produzione  ovvero  a
migliorare la prevedibilita' delle immissioni in  rete,  puo'  essere
riconosciuto  un  incremento  degli  incentivi  di  cui  al  presente
articolo. Con il medesimo provvedimento puo'  essere  individuata  la
data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi
di  cui  al  presente  articolo  esclusivamente  se  dotati  di  tale
configurazione. Tale data non puo' essere antecedente al  1°  gennaio
2018; 
    i)  fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  23,  comma   3,
ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli incentivi. 
  6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  7. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di
cui  al  presente  articolo  e  all'articolo  25,  comma  4,  trovano
copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe  dell'energia
elettrica. 
  ((8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente  provvede  a  definire  prezzi  minimi   garantiti,   ovvero
integrazioni dei ricavi conseguenti alla  partecipazione  al  mercato
elettrico, per la produzione  da  impianti  alimentati  da  biogas  e
biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, che beneficino di incentivi in  scadenza  entro  il  31
dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine,  rinuncino  agli
incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla  base
dei seguenti criteri: 
    a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei  ricavi,
sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al  fine  di
assicurare  la  prosecuzione  dell'esercizio   e   il   funzionamento
efficiente dell'impianto; 
    b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei  ricavi,
sono differenziati in base alla potenza dell'impianto; 
    c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
    d)  il  valore  dei  prezzi  minimi   garantiti,   ovvero   delle
integrazioni dei ricavi, e' aggiornato annualmente, tenendo conto dei
valori di costo delle materie prime e della necessita' di  promuovere
la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine  di
evitare incrementi dei prezzi  delle  materie  prime  correlati  alla
presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse)). 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, sono definiti specifici incentivi per la produzione di  energia
da  fonti  rinnovabili  mediante  impianti  che  facciano  ricorso  a
tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli
impianti sperimentali di potenza fino a 5  MW  alimentati  da  fluidi
geotermici a media ed alta entalpia.