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DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (11G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/2018)
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Testo in vigore dal:  16-2-2018
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Art. 24

Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini
1. L'ufficio consolare può concedere sussidi ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri.
2. Limitate erogazioni in danaro possono, altresì, essere eccezionalmente concesse, in caso di comprovata urgenza, a cittadini che versano in stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. In tal caso l'interessato è tenuto a firmare una promessa di restituzione, cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
L'autorità consolare trasmette al Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
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2-bis. La promessa di restituzione delle erogazioni concesse, alle condizioni di cui al comma 2, ai cittadini europei non rappresentati è redatta secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee.
2-ter. L'ufficio consolare chiede alle autorità dello Stato di cittadinanza il rimborso delle erogazioni di cui al comma 2-bis utilizzando il modulo comune previsto dalle vigenti disposizioni europee. Il rimborso è chiesto anche se, in situazioni di crisi, il cittadino europeo non rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione.
2-quater. Se la tutela consolare fornita a un cittadino europeo non rappresentato in caso di arresto o detenzione comporta per l'ufficio consolare spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, l'ufficio consolare chiede il rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato.
2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-ter, l'ufficio consolare può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare i costi della tutela fornita in situazioni di crisi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo totale degli effettivi costi sostenuti per il numero dei cittadini assistiti. Dal rimborso da chiedere allo Stato di cittadinanza sono dedotti eventuali fondi che l'ufficio consolare abbia ricevuto dall'Unione europea tramite misure di assistenza da parte del meccanismo unionale di protezione civile.
))
3. Il capo dell'ufficio consolare, nei casi e con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui al comma 2, può fornire i mezzi per il rimpatrio, scegliendo la forma di rimpatrio più appropriata e meno onerosa per l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di cui all'articolo 197 del codice della navigazione.
4. Il Ministero competente in materia, in conformità all'articolo 363, terzo comma, del codice della navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per il rimpatrio in favore della gente di mare.