DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2021)
Testo in vigore dal: 5-8-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
 
          Abilitazione all'esercizio della revisione legale 
 
  1. L'esercizio della revisione  legale  e'  riservato  ai  soggetti
iscritti nel Registro. 
  2. Possono chiedere l'iscrizione al  Registro  le  persone  fisiche
che: 
    a) sono in possesso dei requisiti di  onorabilita'  definiti  con
regolamento adottato dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Consob; 
    b) sono in possesso di una laurea almeno  triennale,  tra  quelle
individuate  con  regolamento  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Consob; 
    c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3; 
    d) hanno superato  l'esame  di  idoneita'  professionale  di  cui
all'articolo 4. 
  3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: 
    a) le persone fisiche  abilitate  all'esercizio  della  revisione
legale in uno degli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  che
superano una  prova  attitudinale,  effettuata  in  lingua  italiana,
vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo
le modalita' stabilite con regolamento dal Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentita la Consob; 
    b) a condizione che sia garantita la reciprocita' di  trattamento
per i revisori legali italiani, i revisori  di  un  Paese  terzo  che
possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2,  che,  se  del
caso, hanno preso parte in tale Paese a  programmi  di  aggiornamento
professionale e che superano una prova  attitudinale,  effettuata  in
lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa  nazionale
rilevante, secondo le modalita' stabilite  con  regolamento  adottato
dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. 
  4. Possono chiedere l'iscrizione  nel  Registro,  le  societa'  che
soddisfano le seguenti condizioni: 
    a) i componenti del consiglio di amministrazione o del  consiglio
di gestione sono in possesso dei requisiti di  onorabilita'  definiti
con regolamento dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
la Consob; 
    b)   la   maggioranza   dei   componenti   del    consiglio    di
amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita da persone
fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in  uno  degli
Stati membri dell'Unione europea; 
    c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del
libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei  soci
costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale
in uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
    d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro
V del codice civile, azioni nominative e  non  trasferibili  mediante
girata; 
    e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V  del
libro  V  del  codice  civile,  maggioranza  dei  diritti   di   voto
nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio
della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
    f) i responsabili della revisione  legale  sono  persone  fisiche
iscritte al Registro; 
    ((f-bis) le imprese di revisione legale abilitate  in  uno  Stato
membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione  al  Registro.  Tali
imprese potranno esercitare la revisione legale a condizione  che  il
responsabile  dell'incarico  che  effettua  la  revisione  per  conto
dell'impresa di revisione soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e
3, lettera a).)) 
  5.  Per  le  societa'  semplici  si  osservano  le   modalita'   di
pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice civile. 
  6. L'iscrizione nel Registro da'  diritto  all'uso  del  titolo  di
revisore legale. 
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Consob,
definisce   con   regolamento   i   criteri   per   la    valutazione
dell'equivalenza dei requisiti di cui  al  comma  3,  lettera  b),  e
individua  con  decreto  i  Paesi   terzi   che   garantiscono   tale
equivalenza.