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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal: 5-8-2016
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto il paragrafo 4 della sezione VI-bis del capo V del  titolo  V
del  libro  V,  nonche'  gli  articoli  2403,   2409-quinquiesdecies,
2409-noviesdecies, 2477, 2624 e 2635 del codice civile; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88,  recante
attuazione della direttiva 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; 
  Vista la legge 13 maggio 1997,  n.  132,  recante  nuove  norme  in
materia di revisori contabili; 
  Visto il decreto  legislativo  23  gennaio  2006,  n.  28,  recante
attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti  e  degli  esperti
contabili di competenze sul registro dei revisori contabili; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE  in  materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  ed  in
particolare gli articoli 51 e 52; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
codice delle assicurazioni private, e in particolare gli articoli 102
e seguenti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia, dello sviluppo  economico  e  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) «affiliata di una  societa'  di  revisione  legale»:  un  ente
legato alla societa' di revisione tramite la  proprieta'  comune,  la
direzione comune o una relazione di controllo; 
    b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private; 
    c) «enti di interesse pubblico»: le societa' individuate ai sensi
dell'articolo 16; 
    ((c-bis) "enti  sottoposti  a  regime  intermedio":  le  societa'
individuate ai sensi dell'articolo 19-bis;)) 
    ((d) "ente  di  revisione  di  un  Paese  terzo":  un  ente  che,
indipendentemente dalla sua forma giuridica,  effettua  la  revisione
del bilancio d'esercizio o consolidato di una societa' avente sede in
un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel  registro  di
uno Stato membro  in  seguito  all'abilitazione  all'esercizio  della
revisione legale;)) 
    e) «gruppo»: l'insieme delle societa' incluse nel  consolidamento
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127; 
    f) «Paese  terzo»:  uno  Stato  che  non  e'  membro  dell'Unione
europea; 
    ((f-bis) "principi di revisione internazionali":  i  principi  di
revisione  internazionali  (ISA),  il  principio  internazionale  sul
controllo della qualita' (ISQC 1) e altri principi correlati definiti
dall'International   Federation   of   Accountants   (IFAC)   tramite
l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella
misura in cui gli stessi siano  rilevanti  ai  fini  della  revisione
legale;)) 
    ((g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro  tenuto
dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i
revisori  legali  e  le  societa'  di  revisione  legale   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1;)) 
    ((h) "relazione di revisione legale": la relazione  del  revisore
legale o della societa' di revisione legale di cui all'articolo 14 e,
ove applicabile, all'articolo 10  del  regolamento  n.  537/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio;)) 
    ((i) "responsabile/responsabili dell'incarico": 
    1) il revisore legale o i  revisori  legali  ai  quali  e'  stato
conferito l'incarico di revisione legale e che firmano  la  relazione
di revisione; 
    2) nel caso in cui  l'incarico  di  revisione  legale  sia  stato
conferito ad una societa' di revisione legale, il revisore legale o i
revisori legali designati dalla societa'  di  revisione  legale  come
responsabili dell'esecuzione della revisione legale per  conto  della
societa'  di  revisione  legale  e  che  firmano  la   relazione   di
revisione.)) 
    ((i-bis) "responsabile/responsabili chiave della revisione": 
    1) il responsabile/i  responsabili  dell'incarico  come  definiti
alla lettera i) del presente articolo; 
    2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o  i
revisori legali designati da una societa' di revisione legale come  i
responsabili dell'esecuzione  della  revisione  legale  del  bilancio
consolidato, nonche' il revisore o i revisori legali designati come i
responsabili a livello delle societa' controllate significative;)) 
    ((l) "rete": la struttura piu' ampia alla quale  appartengono  un
revisore legale o una societa' di revisione legale che e' finalizzata
alla cooperazione e che: 
    1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o 
    2)  e'  riconducibile  a  una  proprieta',  un  controllo  o  una
direzione comuni o 
    3) condivide direttive e  procedure  comuni  di  controllo  della
qualita', o una strategia  aziendale  comune,  o  l'utilizzo  di  una
denominazione o di un marchio comune o una parte significativa  delle
risorse professionali;)) 
    ((m) "revisione legale": la revisione dei bilanci di esercizio  o
dei bilanci consolidati effettuata in conformita'  alle  disposizioni
del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel  caso  in
cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle
disposizioni  di  attuazione   della   direttiva   2006/43/CE,   come
modificata  dalla  direttiva  2014/56/UE,  vigenti  in   tale   Stato
membro;)) 
    ((n) "revisore legale": una persona fisica abilitata a esercitare
la revisione legale ai sensi del codice civile e  delle  disposizioni
del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro  ovvero  una
persona fisica abilitata ad esercitare  la  revisione  legale  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di
attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,   come   modificata   dalla
direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;)) 
    ((o) "revisore  di  un  Paese  terzo":  una  persona  fisica  che
effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato  di  una
societa' avente sede in un Paese  terzo  e  che  e'  diversa  da  una
persona  iscritta  nel  registro  di  uno  Stato  membro  in  seguito
all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;)) 
    p) «revisore del gruppo»: il revisore legale  o  la  societa'  di
revisione  legale  incaricati  della  revisione  legale   dei   conti
consolidati; 
    ((q) "societa' di revisione legale":  una  societa'  abilitata  a
esercitare la  revisione  legale  ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un'impresa  abilitata
a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione
europea ai sensi delle disposizioni  di  attuazione  della  direttiva
2006/43/CE, come modificata dalla direttiva  2014/56/UE,  vigenti  in
tale Stato membro;)) 
    r) «TUB»: il testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    ((s) "TUF": il testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58;)) 
    ((s-bis) "piccole imprese": le imprese che alla data di  chiusura
del bilancio non superano i limiti numerici di  almeno  due  dei  tre
criteri seguenti: 
      1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro; 
      2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di
euro; 
      3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio; 
    s-ter) "Stato membro di origine": uno Stato membro nel  quale  un
revisore legale o una societa' di revisione legale sono abilitati  ai
sensi delle disposizioni di attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,
come modificata dalla direttiva 2014/56/UE; 
    s-quater) "Stato membro ospitante": uno Stato membro nel quale un
revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine  aspira
altresi' ad ottenere l'abilitazione o uno Stato membro nel quale  una
societa' di revisione legale abilitata nel proprio  Stato  membro  di
origine aspira ad essere  iscritta  al  registro  o  e'  iscritta  al
registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis); 
    s-quinquies) "Regolamento europeo": regolamento  UE  n.  537/2014
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  16  aprile  2014  sui
requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di  enti
di interesse pubblico.))