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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2024)
Testo in vigore dal: 25-9-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto il paragrafo 4 della sezione VI-bis del capo V del  titolo  V
del  libro  V,  nonche'  gli  articoli  2403,   2409-quinquiesdecies,
2409-noviesdecies, 2477, 2624 e 2635 del codice civile; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88,  recante
attuazione della direttiva 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; 
  Vista la legge 13 maggio 1997,  n.  132,  recante  nuove  norme  in
materia di revisori contabili; 
  Visto il decreto  legislativo  23  gennaio  2006,  n.  28,  recante
attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti  e  degli  esperti
contabili di competenze sul registro dei revisori contabili; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE  in  materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  ed  in
particolare gli articoli 51 e 52; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
codice delle assicurazioni private, e in particolare gli articoli 102
e seguenti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia, dello sviluppo  economico  e  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) «affiliata di una  societa'  di  revisione  legale»:  un  ente
legato alla societa' di revisione tramite la  proprieta'  comune,  la
direzione comune o una relazione di controllo; 
    ((a-bis) "attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita'": l'incarico finalizzato al rilascio di una  relazione
contenente le conclusioni espresse dal revisore della  sostenibilita'
o dalla societa' di revisione legale conformemente all'articolo 8 del
decreto legislativo adottato in  attuazione  dell'articolo  13  della
legge 21 febbraio 2024, n. 15  e  all'articolo  14-bis  del  presente
decreto;)) ((9)) 
    b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private; 
    c) «enti di interesse pubblico»: le societa' individuate ai sensi
dell'articolo 16; 
    c-bis)  "enti  sottoposti  a  regime  intermedio":  le   societa'
individuate ai sensi dell'articolo 19-bis; 
    ((d) "ente  di  revisione  di  un  Paese  terzo":  un  ente  che,
indipendentemente dalla sua forma giuridica,  effettua  la  revisione
del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge  un
incarico finalizzato al rilascio di  un'attestazione  di  conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' di una societa'  avente  sede
in un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto  nel  registro
di uno Stato membro in seguito all'abilitazione  all'esercizio  della
revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis);))
((9)) 
    e) «gruppo»: l'insieme delle societa' incluse nel  consolidamento
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127; 
    f) «Paese  terzo»:  uno  Stato  che  non  e'  membro  dell'Unione
europea; 
    f-bis) "principi di  revisione  internazionali":  i  principi  di
revisione  internazionali  (ISA),  il  principio  internazionale  sul
controllo della qualita' (ISQC 1) e altri principi correlati definiti
dall'International   Federation   of   Accountants   (IFAC)   tramite
l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella
misura in cui gli stessi siano  rilevanti  ai  fini  della  revisione
legale; 
    g) "Registro/Registro dei revisori legali":  il  registro  tenuto
dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i
revisori  legali  e  le  societa'  di  revisione  legale   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1; 
    h) "relazione di revisione legale":  la  relazione  del  revisore
legale o della societa' di revisione legale di cui all'articolo 14 e,
ove applicabile, all'articolo 10  del  regolamento  n.  537/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
    ((h-bis)  "relazione  di  attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita'": la relazione del  revisore  della
sostenibilita'  o  della  societa'  di  revisione   legale   di   cui
all'articolo 14-bis;)) 
((9)) 
    ((h-ter) "rendicontazione di sostenibilita'": la  rendicontazione
di sostenibilita' quale definita all'articolo 1,  comma,  1,  lettera
g), del decreto legislativo adottato in attuazione  dell'articolo  13
della legge 21 febbraio 2024, n. 15;)) ((9)) 
    i) "responsabile/responsabili dell'incarico": 
    1) il revisore legale o i  revisori  legali  ai  quali  e'  stato
conferito l'incarico di revisione legale e che firmano  la  relazione
di revisione; 
    2) nel caso in cui  l'incarico  di  revisione  legale  sia  stato
conferito ad una societa' di revisione legale, il revisore legale o i
revisori legali designati dalla societa'  di  revisione  legale  come
responsabili dell'esecuzione della revisione legale per  conto  della
societa' di revisione legale e che firmano la relazione di revisione. 
    i-bis) "responsabile/responsabili chiave della revisione": 
    1) il responsabile/i  responsabili  dell'incarico  come  definiti
alla lettera i) del presente articolo; 
    2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o  i
revisori legali designati da una societa' di revisione legale come  i
responsabili dell'esecuzione  della  revisione  legale  del  bilancio
consolidato, nonche' il revisore o i revisori legali designati come i
responsabili a livello delle societa' controllate significative; 
    ((i-ter) "responsabile/responsabili dell'incarico di attestazione
della rendicontazione di sostenibilita'": 
    1)  il  revisore  della  sostenibilita'  o   i   revisori   della
sostenibilita' a cui e' stato conferito  l'incarico  di  attestazione
della conformita'  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  e  che
firmano la relazione di attestazione; 
    2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia stato conferito
a una societa' di revisione legale, il revisore della  sostenibilita'
o  i  revisori  della  sostenibilita'  designati  dalla  societa'  di
revisione legale come responsabili dell'esecuzione  dell'incarico  di
attestazione per conto della  societa'  di  revisione  legale  e  che
firmano  la  relazione  di  attestazione  della   conformita'   della
rendicontazione di sostenibilita';)) 
((9)) 
    ((i-quater):    "responsabile/    responsabili    chiave    della
sostenibilita'": 
    1) il responsabile o i responsabili dell'incarico di attestazione
della rendicontazione di sostenibilita' come  definiti  alla  lettera
i-ter); 
    2) nel caso di un  incarico  di  attestazione  della  conformita'
della rendicontazione di sostenibilita'  di  un  gruppo,  i  revisori
della sostenibilita' designati da una societa'  di  revisione  legale
come   i   responsabili   dell'attestazione   della   rendicontazione
consolidata nonche' i revisori della sostenibilita'  designati  dalle
societa'  controllate  significative  in  qualita'  di   responsabili
dell'attestazione  della   conformita'   della   rendicontazione   di
sostenibilita';)) ((9)) 
    l) "rete": la struttura piu' ampia  alla  quale  appartengono  un
revisore legale o una societa' di revisione legale che e' finalizzata
alla cooperazione e che: 
    1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o 
    2)  e'  riconducibile  a  una  proprieta',  un  controllo  o  una
direzione comuni o 
    3) condivide direttive e  procedure  comuni  di  controllo  della
qualita', o una strategia  aziendale  comune,  o  l'utilizzo  di  una
denominazione o di un marchio comune o una parte significativa  delle
risorse professionali; 
    m) "revisione legale": la revisione dei bilanci  di  esercizio  o
dei bilanci consolidati effettuata in conformita'  alle  disposizioni
del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel  caso  in
cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle
disposizioni  di  attuazione   della   direttiva   2006/43/CE,   come
modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; 
    n) "revisore legale": una persona fisica abilitata  a  esercitare
la revisione legale ai sensi del codice civile e  delle  disposizioni
del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro  ovvero  una
persona fisica abilitata ad esercitare  la  revisione  legale  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di
attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,   come   modificata   dalla
direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; 
    ((n-bis) "revisore della sostenibilita'": il revisore  legale  di
cui alla lettera n) abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'  in  conformita'
alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il revisore
legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione
della rendicontazione di sostenibilita'  in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea in conformita' alle  disposizioni  di  attuazione
della  direttiva  2006/43/CE,   come   modificata   dalle   direttive
2014/56/UE e (UE) 2022/2464;)) ((9)) 
    ((o) "revisore  di  un  Paese  terzo":  una  persona  fisica  che
effettua la revisione del bilancio d'esercizio o  consolidato  o,  se
del caso, un incarico  finalizzato  al  rilascio  di  un'attestazione
circa la conformita' della rendicontazione di sostenibilita'  di  una
societa' avente sede in un Paese  terzo  e  che  e'  diversa  da  una
persona  iscritta  nel  registro  di  uno  Stato  membro  in  seguito
all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;)) ((9)) 
    p) «revisore del gruppo»: il revisore legale  o  la  societa'  di
revisione  legale  incaricati  della  revisione  legale   dei   conti
consolidati; 
    ((p-bis) "revisore della sostenibilita' del gruppo": il  revisore
della sostenibilita' o la societa'  di  revisione  legale  incaricati
dell'attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata
di sostenibilita';)) ((9)) 
    q) "societa' di  revisione  legale":  una  societa'  abilitata  a
esercitare la  revisione  legale  ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un'impresa  abilitata
a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione
europea ai sensi delle disposizioni  di  attuazione  della  direttiva
2006/43/CE, come modificata dalla direttiva  2014/56/UE,  vigenti  in
tale Stato membro; 
    r) «TUB»: il testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    ((r-bis) "principi di attestazione  internazionali":  i  principi
internazionali di attestazione e altri  principi  correlati  definiti
dall'International   Federation   of   Accountants   (IFAC)   tramite
l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB),  nella
misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in
materia di sostenibilita';)) ((9)) 
    ((r-ter) "principi di etica  e  indipendenza  internazionali":  i
principi   di   etica   e   indipendenza   internazionali    definiti
dall'International   Federation   of   Accountants   (IFAC)   tramite
l'International Ethics Standards  Board  for  Accountants  (IESBA);))
((9)) 
    s) "TUF":  il  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
    s-bis) "piccole imprese": le imprese che alla  data  di  chiusura
del bilancio non superano i limiti numerici di  almeno  due  dei  tre
criteri seguenti: 
      1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro; 
      2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di
euro; 
      3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio; 
    s-ter) "Stato membro di origine": uno Stato membro nel  quale  un
revisore legale o una societa' di revisione legale sono abilitati  ai
sensi delle disposizioni di attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,
come modificata dalla direttiva 2014/56/UE; 
    s-quater) "Stato membro ospitante": uno Stato membro nel quale un
revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine  aspira
altresi' ad ottenere l'abilitazione o uno Stato membro nel quale  una
societa' di revisione legale abilitata nel proprio  Stato  membro  di
origine aspira ad essere  iscritta  al  registro  o  e'  iscritta  al
registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis); 
    s-quinquies) "Regolamento europeo": regolamento  UE  n.  537/2014
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  16  aprile  2014  sui
requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di  enti
di interesse pubblico. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125  ha  disposto  (con  l'art.  17,
comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e
3, le disposizioni del presente decreto si applicano: 
  a) per gli esercizi aventi inizio il 1°  gennaio  2024  o  in  data
successiva: 
    1) alle imprese di grandi dimensioni che  costituiscono  enti  di
interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio,  superano
il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; 
    2) agli enti di interesse pubblico  ai  sensi  dell'articolo  16,
comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  che  sono,
altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che,  su
base consolidata, alla data di  chiusura  del  bilancio  superano  il
criterio  del  numero  medio  di  500  dipendenti  occupati   durante
l'esercizio; 
  b) per gli esercizi aventi inizio il 1°  gennaio  2025  o  in  data
successiva: 
    1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui  al
comma 1, lettera a), numero 1); 
    2) alle societa' madri diverse da  quelle  di  cui  al  comma  1,
lettera a), numero 2); 
  c) per gli esercizi aventi inizio il 1°  gennaio  2026  o  in  data
successiva: 
    1) alle piccole  e  medie  imprese  quotate,  a  eccezione  delle
micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,  comma
10; 
    2) agli enti piccoli e non  complessi,  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 1,  punto  145),  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  purche'  si
tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e  medie  imprese
quotate e che non sono micro-imprese; 
    3) alle imprese di assicurazione captive,  definite  all'articolo
13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  25   novembre   2009,   e   alle   imprese   di
riassicurazione captive di  cui  all'articolo  13,  punto  5),  della
citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o
di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".