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DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2010, n. 162

Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85. (10G0187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
Testo in vigore dal:  20-2-2020
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm per l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Visti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione dei ruoli
1. Per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria:
a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
c) ruolo degli ispettori tecnici;
((d) carriera dei funzionari;))
2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1, sono individuati con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento è trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri.
3. Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalità di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.