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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193

Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
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Testo in vigore dal:  24-11-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, l'articolo 3, comma 1, lettera b), e l'allegato A);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, recante attuazione della direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, recante attuazione della direttiva 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonché direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, attuazione delle direttive 77/99/CEE, 80/214/CEE, 80/215/CEE, 80/1100/CEE, 83/201/CEE, 85/321/CEE, 85/327 ed 85/328/CEE relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;
Visto il decreto del Ministro della sanità 5 ottobre 1991, n. 375, recante regolamento concernente l'attuazione delle direttive 87/491/CEE e 88/660/CEE, che modificano la direttiva 80/215/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norma sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante attuazione della direttiva 92/5 che modifica e sostituisce la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE, che modificano e sostituiscono la direttiva 64/433, concernente problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE, che modifica la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2004/41/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 157.
- La direttiva 89/662/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 395.
- La direttiva 92/118/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 1993, n. L 62.
- La decisione 95/408/CE è pubblicata nella G.U.C.E: 11 ottobre 1995, n. L 243.
- Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1 e 3, l'art. 3, comma 1, lettera b) e l'allegato A), della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005».
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A) e B).
2. (omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B), nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A), sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».
«Art. 3 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali.
a) (omissis);
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa».
«Allegato A 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche.
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica la direttiva 90/426/CEE e la direttiva 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE, la direttiva 2002/54/CE, la direttiva 2002/55/CE e la direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica la direttiva 73/239/CEE, la direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva 92/49/CEE e la direttiva 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/CE, la direttiva 2000/12/CE, la direttiva 2001/34/CE, la direttiva 2002/83/CE e la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari.
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).
2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1982, n. 281.
- Le direttive 72/461/CEE e 72/462/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 31 dicembre 1972 n. L 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1982, n. 333, S.O.
- Le direttive 77/96/CEE e 77/99/CEE sono pubblicata nella G.U.C.E. 31 gennaio 1977 n. L 26.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1988, n. 135, S.O.
- Le direttive 80/214/CEE e 80/215/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 21 febbraio 1980, n. L 47.
- La direttiva 80/1100/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 1° dicembre 1980 n. L 325.
- La direttiva 83/201/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 aprile 1983 n. L 112.
- La direttiva 85/321/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 giugno 1985, n. L 168.
- La direttiva 85/327/CEE e 85/328/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 28 giugno 1985, n. L 168.
- Il decreto ministeriale 5 ottobre 1991, n. 375, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278.
- La direttiva 87/491/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 2 ottobre 1987, n. L 279.
- La direttiva 88/660/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1988, n. L 382.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, abrogato dal presente decreto, ad eccezione dell'art. 20, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.
- Le direttive 91/492/CEE e 91/493/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.
- La direttiva 92/48/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 luglio 1992, n. L 187.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennao 1993, n. 7, S.O.
- La direttiva 92/5/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 2 marzo 1992, n. L 57.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28, S.O.
- Le direttive 91/494/CEE e 91/495/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 24 settembre 1991 n. L 268.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 8, S.O.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64, S.O.
- La direttiva 89/437/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1989, n. L 212.
- Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1994, n. 111, S.O.
- Le direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE sono pubblicate nella GU.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.
- La direttiva 64/433/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 luglio 1964 n. L 121.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1996, n. 280.
- Le direttive 92/45/CEE, 92/46/CEE e 92/47/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 14 settembre 1992 n. L 268.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, abrogato dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell'allegato C) capitolo I, lettera A), punti 4 e 7, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1997, n. 59, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1998, n. 20.
- La direttiva 92/116/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 1993, n. L 62.
- La direttiva 71/118/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 8 marzo 1971 n. L 55.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1998, n. 199.
- La direttiva 94/65/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 368.
- Il regolamento 178/2002/CE è pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.
- I regolamenti 852/2004/CE,853/2004/CE e 854/2004/CE, sono pubblicati nella G.U.C.E. 30 aprile 2004 n. L 139.
- Il regolamento 882/2004/CE è pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, reca: «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle beva».
Nota all'art. 1:
- Per la direttiva 2004/41/CE, vedi note alle premesse.