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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 728

Attuazione della direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/1988)
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Testo in vigore dal:  13-10-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 72/461 del 12 dicembre 1972, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;
Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Ai sensi del presente decreto s'intende per:
a) carni fresche: le carni di cui alle definizioni dell'art. 2 della legge 29 novembre 1971, n. 1073;
b) veterinario ufficiale: il veterinario competente ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, lettera p), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro;
d) Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro.