DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2007, n. 109

Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-8-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
                 (Compiti dell'Agenzia del Demanio). 
 
  1. Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi  1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58,  recante  il  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione  ed
alla gestione  delle  risorse  economiche  oggetto  di  congelamento,
effettuando gli interventi minimi  e  indifferibili  che  si  rendono
necessari per evitare danni alle  stesse  nel  limite  delle  risorse
disponibili allo scopo. Se,  nell'ambito  di  procedimenti  penali  o
amministrativi, sono adottati provvedimenti di sequestro o  confisca,
aventi ad oggetto  le  medesime  risorse  economiche,  alla  gestione
provvede l'autorita' che ha disposto  il  sequestro  o  la  confisca.
Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui la
confisca, disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, ovvero ai sensi dell'articolo 12-sexies del  decreto-legge  8
giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 1992, n. 356, diviene  definitiva.  Resta  altresi'  salva  la
competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui, in  costanza  di
congelamento, gli atti di sequestro o confisca siano revocati. 
  2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto  e  di
diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo  speciale  di
polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra
informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la
nomina di un custode o di un amministratore, allo  svolgimento  delle
attivita' di cui al comma 1. A tale fine puo' compiere,  direttamente
ovvero  tramite  l'amministratore,  tutti  gli  atti   di   ordinaria
amministrazione. Per gli atti  di  straordinaria  amministrazione  e'
necessario il parere  favorevole  del  Comitato.  Laddove  sussistano
motivi di indifferibilita' ed urgenza, al fine di compiere  gli  atti
gestionali di cui al comma 1,  fermi  restando  i  vincoli  derivanti
dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26  febbraio  2014,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi
anche in deroga alle  disposizioni  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  3.  L'Agenzia  del  demanio  nomina  e  revoca  i  custodi  e   gli
amministratori.  Gli  amministratori  sono  scelti   di   norma   tra
funzionari, di comprovata capacita' tecnica, appartenenti a pubbliche
amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di  cui  all'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e,  in  caso  di
aziende o imprese, anche tra chi eserciti la professione di  avvocato
e dottore  commercialista.  Possono  essere  nominati  amministratori
anche  persone  giuridiche,  pubbliche  e  private,  con   comprovata
esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa
economica  congelata.  In  ogni  caso  non  possono  essere  nominati
amministratori di aziende o  imprese  sottoposte  a  congelamento  il
coniuge,  i  figli  o  coloro  che  nell'ultimo   quinquennio   hanno
convissuto con i soggetti designati. 
  4. L'amministratore nell'esercizio delle sue  funzioni  riveste  la
qualifica  di  pubblico   ufficiale   e   provvede   all'espletamento
dell'incarico secondo le direttive  dell'Agenzia  del  demanio.  Egli
fornisce i rendiconti ed il  conto  finale  della  sua  attivita'  ed
esprime,  se  richiesto,  la  propria  valutazione  in  ordine   alla
possibilita' di prosecuzione o ripresa dell'attivita' produttiva. 
  5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo
dell'Agenzia del demanio. 
  6.  Alla  copertura  dei  rischi   connessi   all'incarico   svolto
dall'amministratore, dal custode e  dal  personale  dell'Agenzia  del
demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione. 
  7. Nel caso di congelamento di aziende che  comportino  l'esercizio
di attivita' di impresa, il Comitato  esprime  parere  vincolante  in
ordine  alla  prosecuzione  della  relativa  attivita',  autorizzando
l'apertura di appositi conti correnti intestati  alla  procedura.  Il
Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili e  di
beni mobili registrati per i quali si rendano necessari interventi di
manutenzione straordinaria. 
  ((7-bis. Nel caso in cui per le attivita' di  custodia  di  cui  ai
commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a
navi o ad aeromobili, come definiti dagli  articoli  136  e  743  del
codice della navigazione, nonche' a imbarcazioni o a navi da diporto,
come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di
cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  i  predetti  beni
che, per effetto di misure di  congelamento  adottate  ai  sensi  del
presente decreto, non risultano piu' iscritti presso  alcun  registro
pubblico, neanche straniero, possono essere temporaneamente  iscritti
a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente,  nelle  matricole  o
nei registri di  cui  agli  articoli  146  e  756  del  codice  della
navigazione o  nell'Archivio  telematico  centrale  delle  unita'  da
diporto previsto dall'articolo  15  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  luglio  2005,  n.  171.  Ai  fini   della   predetta
iscrizione, non e' richiesta  alcuna  documentazione  tecnica  ed  e'
sufficiente, in luogo del titolo di proprieta', la presentazione  del
provvedimento che dispone la misura  di  congelamento  e,  fino  alla
restituzione all'avente diritto con conseguente  cancellazione  dalle
matricole, dai registri o dall'Archivio nazionali,  i  predetti  beni
sono  esenti  da  qualsiasi  tassa,  diritto   o   tariffa   connessi
all'iscrizione. Per tutta la durata della misura di  congelamento  e'
sospeso il termine per l'appuramento  di  cui  all'articolo  217  del
regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28  luglio
2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci si avvale,
con titolo di priorita',  delle  strutture  portuali  e  aeroportuali
statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione  a
titolo   gratuito.   I   contratti   concernenti   il    mantenimento
dell'operativita' e della sicurezza di  bordo  dei  beni  di  cui  al
presente   comma,   compresi   quelli    relativi    alla    gestione
amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del
mezzo,  sono  sottoposti  alla  stessa  disciplina  normativa,  anche
fiscale,  applicata  al  momento  dell'adozione   della   misura   di
congelamento.  Le  decisioni  riguardanti  l'attivita'  di  custodia,
manutenzione e gestione dei  beni  di  cui  al  presente  comma  sono
adottate  dall'Agenzia  del  demanio,  d'intesa  con   le   strutture
territoriali del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, compreso l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile,  in
ragione delle competenze istituzionali esercitate e in funzione della
tipologia dei beni oggetto di congelamento. 
  7-ter. Durante la vigenza della misura  e  fino  alla  restituzione
delle risorse economiche congelate all'avente diritto, e' sospeso  il
versamento di imposte, tasse e tributi  dovuti,  il  cui  presupposto
impositivo consista nella titolarita' del diritto di proprieta' o nel
possesso  delle  stesse.  In  caso  di  cessazione  della  misura  di
congelamento,  contestualmente  alla   restituzione   delle   risorse
economiche   all'avente   diritto,   l'Agenzia    del    demanio    o
l'amministratore ne da' comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  e
agli altri enti competenti, che provvedono  alla  liquidazione  delle
imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il  periodo
di durata della predetta misura e fino alla  restituzione  all'avente
diritto)). 
  8.  Le  spese  necessarie  o   utili   per   la   conservazione   e
l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio  o
dall'amministratore mediante  prelevamento  dalle  somme  riscosse  a
qualunque  titolo.  Se  dalla  gestione   dei   beni   sottoposti   a
congelamento non e' ricavabile denaro sufficiente  per  il  pagamento
delle spese, alle stesse si  provvede  mediante  prelievo  dai  fondi
stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di
cui all'articolo 15,  con  diritto  di  recupero  nei  confronti  del
titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento,
da esercitarsi anche con le modalita' di cui  all'articolo  1,  comma
274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini del recupero delle
spese di cui al presente  comma,  alle  stesse  puo'  far  fronte,  a
proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto  terzo  che
si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo  le  necessarie
verifiche disposte dal Comitato. 
  9.  Il  compenso  dell'amministratore  e'  stabilito,  sentito   il
Comitato,  dall'Agenzia  del  demanio,  tenuto   conto   del   valore
commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera  prestata,  delle
tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso  del  custode
e' stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del  demanio,  tenuto
conto dell'opera prestata, delle tariffe  professionali  o  locali  e
degli usi. Le somme per  il  pagamento  dei  suddetti  compensi  sono
inserite nel conto della  gestione;  qualora  le  disponibilita'  del
predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette
spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalita' previste al
comma 8. 
  10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate  prima  della
redazione   del   conto   finale.   In    relazione    alla    durata
dell'amministrazione o della custodia e per  gli  altri  giustificati
motivi,    l'Agenzia    del    demanio    concede,    su    richiesta
dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti  sul
compenso finale. 
  11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al  Comitato  una
relazione  dettagliata  sullo  stato  dei  beni  e  sulle   attivita'
compiute. 
  12. In caso  di  cancellazione  dalle  liste  o  di  autorizzazione
all'esenzione dal congelamento di  risorse  economiche,  il  Comitato
chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di  finanza
di darne comunicazione all'avente diritto con  le  modalita'  di  cui
agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile  e  dagli
articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e successive modificazioni. Con la medesima  comunicazione,  l'avente
diritto e' altresi' invitato a prendere  in  consegna  i  beni  entro
centottanta giorni ed e' informato di quanto disposto dai  commi  13,
13-bis e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto  Nucleo  speciale
di  informare  l'Agenzia  del  demanio,  la   quale   provvede   alla
restituzione delle  risorse  economiche,  con  l'ausilio  del  Nucleo
speciale  polizia  valutaria  ove  la  medesima  Agenzia  ne   faccia
richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati,  societa'  o
imprese, analoga comunicazione e' trasmessa ai competenti uffici  per
l'annotazione  nei  pubblici   registri   della   cancellazione   del
congelamento. 
  13. Dalla cessazione delle  misure  di  congelamento  e  fino  alla
consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle  risorse
economiche: 
    a) con le modalita' di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del
termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12; 
    b) con oneri a carico dell'avente diritto,  successivamente  alla
scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 12. 
  13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai
sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio puo' esercitare il  diritto
di ritenzione  dei  beni  fino  all'integrale  recupero  delle  spese
sostenute per la conservazione e l'amministrazione  degli  stessi  ai
sensi del comma 8 nonche' provvedere alla vendita del bene ovvero  di
singole parti del bene, di pertinenze e di  beni  presenti  nel  bene
congelato, senza alterare comunque la  funzionalita'  e  l'integrita'
del bene oggetto di congelamento. 
  14. Se nei centottanta giorni successivi alla comunicazione di  cui
al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere  la  consegna
delle risorse economiche di cui e' stata  disposta  la  restituzione,
l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i  beni
mobili e mobili registrati si osservano le norme di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001,  n.  189.  I  beni
mobili  registrati  sottoposti  alla  disciplina  del  codice   della
navigazione per i quali e' accertata  l'oggettiva  impossibilita'  di
vendita, documentata attraverso tre  appositi  tentativi  di  vendita
anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello  Stato
e assegnati in gestione al Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili per usi funzionali alle attivita' istituzionali
di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle  finanze  per
usi funzionali alle attivita' istituzionali del Corpo  della  guardia
di finanza. 
  15. I beni immobili e  i  beni  costituiti  in  azienda  ovvero  in
societa', decorso il suddetto termine  di  centottanta  giorni  dalla
comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio  dello
Stato e gestiti, prioritariamente per finalita' sociali,  secondo  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  16. Il provvedimento che dispone la  vendita  o  l'acquisizione  e'
comunicato all'avente diritto  ed  e'  trasmesso,  per  estratto,  ai
competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici  registri.
Le somme ricavate dalla  vendita  sono  depositate  dall'Agenzia  del
demanio su un  conto  corrente  vincolato.  Decorsi  tre  mesi  dalla
vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le  somme  ricavate
dalla vendita sono devolute all'erario. 
  17. Se le cose non  possono  essere  custodite  senza  pericolo  di
deterioramento o  senza  rilevante  dispendio,  previa  comunicazione
all'avente diritto, l'Agenzia del demanio provvede  alla  vendita  in
ogni momento. 
  18. Nel caso in cui i  soggetti  designati  siano  sottoposti  alla
vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il  Comitato  di
sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  o  l'articolo  56  del  Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  Il  comitato  di
sorveglianza  puo'  essere  composto  da  un  numero  di   componenti
inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il  periodo
del  congelamento  e  il  tempo  necessario   al   compimento   degli
adempimenti successivi alla cessazione degli  effetti  dello  stesso,
salvo che  la  Banca  d'Italia,  sentito  il  Comitato  di  sicurezza
finanziaria, ne autorizzi la  chiusura  anticipata.  Resta  ferma  la
possibilita' di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei
medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le
seguenti disposizioni del presente  articolo,  intendendosi  comunque
esclusa ogni competenza dell'Agenzia del  demanio:  comma  2,  ultimo
periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera
a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla
vigilanza di altre Autorita', secondo  la  rispettiva  disciplina  di
settore. 
  19. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente  articolo  si
provvede secondo quanto disposto all'articolo 15. 
                                                                  (6) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".