DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 27-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 45. 
                 Valore giuridico della trasmissione 
 
  1.  I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico,  idoneo
ad accertarne la ((...)) provenienza, soddisfano il  requisito  della
forma scritta e la loro  trasmissione  non  deve  essere  seguita  da
quella del documento originale. (28) 
  2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
spedito dal mittente se inviato al  proprio  gestore,  e  si  intende
consegnato  al  destinatario  se   reso   disponibile   all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta  elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma
2, lettera d)) che  l'espressione  «chiunque»,  ovunque  ricorra,  si
intende come «soggetti giuridici».