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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2007, n. 109

Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-8-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
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Testo in vigore dal:  10-8-2007 al: 28-12-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
1617/2005 e n. 1735/2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Vista la risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Visti la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ed il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;
Visti la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Talebani, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 22, comma 1, lettere c) e bb), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva 2005/60/CE nella parte relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e al fine di prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) per "finanziamento del terrorismo" si intende: "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti";
b) per "regolamenti comunitari" si intendono: "i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU";
c) per "fondi" si intendono: "le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni";
d) per "risorse economiche" si intendono: "le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi
ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi";
e) per "congelamento di fondi" si intende: "il divieto, in virtù
dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio";
f) per "congelamento di risorse economiche" si intende: "il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia";
g) per "soggetti designati" si intendono: "le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4";
h) per "legge antiriciclaggio" si intende: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regolamento (CE) n. 2580/2001 è pubblicato nella G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.
- Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001, n. 290.
- Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2001, n. 293.
- Il regolamento (CE) n. 881/2002 è pubblicato nella G.U.C.E. 29 maggio 2002, n. L 139.
- La legge 14 gennaio 2003, n. 7, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2003, n. 21.
- Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2005, n. 177.
- Gli articoli 60 e 301 del Trattato della Comunità europea, così recitano:
"Art. 60. - Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che lo hanno modificato o completato nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
Il testo del suddetto trattato, redatto in lingua bulgara e rumena, è allegato al presente protocollo. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.".
"Art. 301. - Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.".
- La direttiva 2005/60/CE è pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 309 del 25 novembre 2005.
- Il testo dell'art. 22, comma 1, lettere c) e bb) della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, così recita:
"Art. 22 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e previsione di modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal regolamento (CE) n. 2580/2001 e dal regolamento (CE) n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 881/2002 del 27 maggio 2002 del Consiglio, nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e al fine di coordinare le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
(omissis);
c) estendere le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo e prevedere idonee misure per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa la possibilità di affidare l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche congelate ad un'autorità pubblica;
(omissis);
bb) prevedere una disciplina organica di sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche disposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai citati regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.".
Note all'art. 1:
- Per i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002, vedi note alle premesse.
- Per gli articoli 60 e 301 del Trattato CE, vedi note alle premesse. (
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. (Omissis).
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.".
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157, reca:
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.".